Dal 16 settembre corrente, sulla base del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entra in vigore e in applicazione il nuovo “codice del processo amministrativo”. Si tratta di una innovazione legislativa molto rilevante perché, nel processo giurisdizionale amministrativo, un testo di disposizioni legislative analogo al codice di procedura civile, non è mai esistito.
Le innovazioni procedimentali non sono poche.
Ma il problema che ci si deve porre è che cosa accade sui i giudizi già in corso, cioè instaurati prima del 16 settembre corrente.
Il principio generale del nostro ordinamento giuridico–processuale è che le norme processuali sono di immediata applicazione, per cui nonostante ciò che viene stabilito con riferimento alla data del 15 marzo 2011, deve ritenersi immediatamente applicabile il nuovo “termine” di 10, non più di 20 giorni, tra la notifica dell’istanza cautelare e la decisione su quest’ultima. Ancora, l’appello avverso l’Ordinanza pronunziata in sede cautelare, se notificata, passa da 60 a 30 giorni. Qualora non notificata l’Ordinanza cautelare diventa impugnabile nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, in luogo dei 120 giorni precedentemente previsti. L’istanza di fissazione d’udienza precedentemente proponibile in due anni, passa a un anno dal deposito del ricorso.
L’appello avverso la sentenza del T.A.R. non notificata passa da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La domanda di risarcimento del danno, se non contestuale al ricorso introduttivo del giudizio, va presentata entro 120 giorni dalla sentenza che decide sulla illegittimità del procedimento causuatorio del danno risarcibile.
Queste “novità procedimentali” devono ritenersi, in quanto ritenute facenti parte di norme processuali che, come tali, sono di immediata applicazione, operative sin dal 16 settembre corrente, anche se corre voce che già sia al lavoro una commissione incaricata di proporre modifiche al “codice del processo amministrativo” pur già varato dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
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