Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005), che introduce significative novità rispetto alla disciplina precedente.
La novità più evidente e più discussa in dottrina è l’introduzione della c.d. procedura di risarcimento diretto, ovvero la possibilità per l’assicurato di rivolgere la richiesta di risarcimento del danno alla propria compagnia di assicurazioni, anziché alla compagnia di assicurazioni del responsabile del danno.
Ed infatti, recita l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. La procedura di risarcimento diretto si applica solo in occasione di un sinistro occorso tra veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia e per danni materiali o fisici subiti dalle persone trasportate e dal conducente non responsabile se le lesioni risultano di entità non superiore a nove punti percentuali.
Per i casi esclusi, il danneggiato avrà azione nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, ai sensi dell’articolo 144 del Codice, ovvero, in caso di veicolo non identificato o non assicurato, nei confronti della Compagnia di assicurazioni designata dal Fondo delle Vittime della Strada.
L’azione di risarcimento del danno in sede giudiziale può essere proposta solo trascorsi 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazioni, in caso di danni materiali, elevati a 90 in caso di lesioni alla persona. I termini sono invece dimezzati (30 giorni) in presenza di constatazione amichevole di incidente sottoscritta da entrambe le parti. Detto modulo, sebbene sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, non fornisce piena prova dei fatti accaduti bensì costituisce una presunzione degli eventi, superabile attraverso una prova contraria.
Infine vi è da evidenziare l’introduzione del richiamo all’articolo 1915 del c.c. per l’ipotesi di omessa presentazione dell’avviso del sinistro alla propria assicurazione, con la conseguenza che l’assicurato coinvolto in un sinistro che ometta di denunciare l’accaduto alla propria assicurazione perde il diritto all’indennizzo o ad una parte di esso.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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