Che fatica riuscire a stare dietro a tutte le modifiche alla misura del Superbonus varate in questi ultimi mesi sia dal Governo Draghi che da quello Meloni! Prima stoppato, poi ripartito, prima bloccati i crediti, poi sbloccati, ma solo per qualcuno. Insomma: è un vero caos. Aggiungiamoci poi l’ultimo Decreto aiuti, che ha cambiato importi, beneficiari e tempistiche, e il gioco è fatto. In questo articolo riassumiamo in maniera semplice e veloce le novità introdotte dal Decreto Aiuti Quater, che modificano sostanzialmente il Superbonus.
Non chiamatelo più Superbonus 110%
La principale novità è che nel 2023 il Superbonus non sarà più concesso al 110% ma passerà al 90%, riducendo in questo modo la quota di spesa edile coperta dall’incentivo statale, che continuerà a scalare passando al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
A seconda dell’abitazione oggetto dei lavori variano poi scadenze e modalità. È possibile dividere gli immobili in sei gruppi: andiamo a capire cosa cambia per ciascuna tipologia, partendo dalle case private per poi arrivare fino a quelle popolari.
Superbonus per i condomini
Per quanto riguarda gli immobili condominiali la differenza nella percentuale di copertura e nelle tempistiche la fa la Comunicazione di inizio lavori (la famosa Cilas) la quale, se è stata presentata entro il 25 novembre da condomini che hanno precedentemente adottato la delibera su lavori, scadenze e importi, garantirà il Superbonus al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, e un bonus ridotto al 70% per quelle sostenute nel 2024 e al 65% per quelle eseguite nel 2025.
Se la Cilas non è stata presentata per tempo, i condomini potranno godere del 110% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, che verrà ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Superbonus per edifici da 2 a 4 unità
Anche per gli edifici da 2 a 4 unità la discriminante è la comunicazione della Cilas entro il 25 novembre: se effettuata per tempo garantirà il bonus al 110% per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 anche senza delibera condominiale, per poi passare al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. In caso di mancata comunicazione della Cilas per tempo le condizioni sono le stesse dei condomini.
Superbonus per le singole abitazioni
Il decreto Aiuti Quater cambia tutto per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari. In questo caso a fare la differenza è l’aver o meno completato il 30% dei lavori previsti, presentando una dichiarazione del direttore dei lavori, entro il 30 settembre 2022.
Chi ha rispettato la data avrà diritto al Superbonus al 110% su tutte le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, mentre chi non ha presentato alcuna documentazione entro il termine previsto potrà godere solo dei bonus minori sui lavori effettuati dopo il 30 giugno 2022.
Discorso differente è fatto per chi avvia i lavori dal 1° gennaio 2023: il Governo ha stabilito che i proprietari di villette possano beneficare del Superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023, purché l’immobile oggetto dei lavori sia l’abitazione principale del beneficiario e che questi abbia un reddito massimo di 15mila euro.
Superbonus zone terremotate
Per gli immobili situati in territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in poi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus 110% è prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ma solamente per la parte eccedente l’eventuale (se c’è) contributo per la ricostruzione. Nel caso in cui il proprietario dell’immobile rinunci al contributo per la ricostruzione potrà godere del Superbonus 110% sempre fino al 31 dicembre 2025 ma con la spesa maggiorata del 50%.
Superbonus case popolari
Per gli interventi da eseguire sulle case popolari, provati dal test sull’avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2023, sarà possibile godere del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 se, entro il 30 giugno, sarò stato eseguito almeno il 60% dei lavori, mentre il bonus decadrà il 30 giugno 2023 per chi non avrà effettuato tale percentuale di lavori.
Superbonus per il terzo settore
Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, questi dovranno seguire a grandi linee lo schema prefissato per i condomini (ossia 110% fino a fine 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025 purché abbiano comunicato la Cilas entro il 25 novembre 2022) con la possibilità di godere della 110% fino alla fine del 2025 anche per la spesa maggiorata. Per gli enti che non hanno rispettato la scadenza di comunicazione della Cilas, invece, il 110% sarà valido fino al 2022 per poi passare al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
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