Il reato di violenza sessuale

Da un punto di vista giuridico la norma non descrive i parametri che circoscrivono il concetto di “atto sessuale” e ciò, con ogni probabilità, nell’esigenza di evitare di “cristallizzare” il bene giuridico protetto a discapito dell’efficacia preventiva e punitiva del precetto.

Ciò a prescindere la giurisprudenza maggioritaria è abbastanza univoca nel ritenere perseguibili tutti quegli atti che risultano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.
Senza alcuna pretesa di completezza – la materia è assai complessa ed involge problematiche di diritto tuttora irrisolte – è possibile includere nella definizione di atti sessuali quelle azioni svolte su zone erogene capaci di eccitare la concupiscenza per costrizione.
Gli articoli di riferimento sono il 609 bis e seguenti del codice penale che riportano forbice edittale assai ampia a seconda della condotta e delle effettive conseguenze sulla vittima più o meno “indelebili”.
Ovviamente la locuzione “atto sessuale” abbraccia molteplici significati che in questa sede sarebbe impossibile anche solo riassumere. Ad esempio, ponendo ancora l’accento sul concetto di atto idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento sessuale dell’agente, si è giunti a configurare il reato in argomento nel caso (concreto) di sfioramento con le labbra del viso altrui (Cass. Pen. 549/05) oppure nel caso di “pacca” sul sedere (purchè accompagnata da intento libidinoso dell’agente altrimenti essa non risulta punibile come precisato dalla Cass. Pen. 623/01) oppure nel caso di bacio sul collo ottenuto con forza (Cass. Pen. 19808/06) e così via.
Per altro verso, con l’eliminazione della distinzione tra congiunzione carnale ed atti di libidine e sempre in tema di “efficacia della norma”, è stato da molti sostenuto che la disposizione richiamata all’art. 609 bis ultimo comma c.p. sia più favorevole rispetto a quella pregressa dell’art. 521 c.p. (che disciplinava gli “atti di libidine”) essendo stato eliminato quel “automatismo punitivo” – ritenuto inadeguato con l’evoluzione del diritto e quindi della società – in favore di un maggior potere discrezionale affidato al Giudice.
Tale soluzione ha sollevato non poche critiche considerata la delicatezza della materia.
L’ampio margine discrezionale affidato al Giudice ha generato l’inevitabile accentuarsi di contrasto giurisprudenziale spesso riferito alla vessata questio di dover qualificare, ove occorra, l’ipotesi di “lieve entità” che, se riconosciuta, comporta un abbattimento di pena molto sensibile potendo raggiungere persino i due terzi.
Per quanto concerne gli aspetti “pratici” dell’argomento, è utile segnalare alla vittima del reato che – nelle ipotesi di perseguibilità a querela – se la stessa non viene sporta, il procedimento penale non si avvia e, scaduto il termine, non potrà mai più avviarsi.
Ed infatti, mentre il termine “ordinario” per proporre querela è di tre mesi, nelle ipotesi di violenza sessuale, si deve fare sempre attenzione al caso concreto in quanto – ad esempio – se la violenza è compiuta da un singolo il termine per proporre querela è di sei mesi mentre, se compiuta da più di un soggetto si procede d’ufficio.
La procedibilità è sempre d’ufficio – salva la particolare ipotesi di “atto sessuale” – se la vittima è un minore.
Un’importante eccezione è disciplinata dal secondo comma dell’art. 609 quater c.p. e riguarda l’ipotesi di non punibilità di atti sessuali compiuti tra minorenni consenzienti quando la differenza di età tra autore e vittima non superi i tre anni ed entrambi abbiano almeno compiuto tredici anni.
Infine è sempre bene ricordare che la legge non ammette ignoranza pertanto, quando il delitto in argomento è commesso contro una persona di anni quattordici, il colpevole non può mai invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa (art. 609 sexies c.p.).

 

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