Il valore confessorio delle delibere assembleari

Secondo l’articolo 2730 Cod. Civ. “La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.”
Nella pratica forense risulta quindi molto importante capire quali atti possono assumere tale caratteristica, in quanto dalla loro possibilità di impiego in giudizio può dipendere l’esito vittorioso o meno di una vertenza, soprattutto nei casi in cui il soggetto gravato per legge dall’onere probatorio sia in difficoltà o non disponga di mezzi ulteriori utili per la dimostrazione di fatti costituitivi del diritto che si vuole far accertare in giudizio.
Secondo la giurisprudenza perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo (animus confitendi) consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, e di un elemento oggettivo che si ha qualora dall’ammissione del fatto obbiettivo che forma oggetto della confessione, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.
Per ricercare quali atti possano avere natura confessoria non si può prescindere dal considerare come, i fatti a sé sfavorevoli oggetto di dichiarazione devono provenire da un soggetto capace di disporre del diritto a cui si riferiscono e se vengono resi da un rappresentante occorre che il rapporto di rappresentanza (legale o volontaria) sia in vita nel momento in cui è resa la confessione e che questa rientri nei limiti dei poteri attribuiti al rappresentante dalla procura o dalla legge, a seconda che si tratti di rappresentanza volontaria o legale.
Proprio in questo solco si inserisce una recente sentenza della Cassazione (Cass. Civ.,Sez. II sentenza 09.11.09 n. 23867) chiamata a decidere circa la possibile valenza confessoria di una delibera condominiale.
Tutto nasce dalla sussistenza di danni occorsi ad un garage di proprietà esclusiva di un condomino, causati da infiltrazioni di acqua provenienti dalla falda freatica afferente il suolo condominiale.
Portata all’ordine del giorno la richiesta di suddividere pro-quota le spese sostenute dal condomino per la messa in pristino del suo box in considerazione della natura condominiale del bene causa di danno, l’Assemblea, da un lato, riconosceva il nesso eziologico tra causa ed effetto nei termini indicati dal condomino, ma dall’altro lato riteneva non fondata la sua richiesta, in quanto il bene comune da cui è derivato il sinistro veniva maggiormente se non esclusivamente usato dallo stesso condomino e pertanto, in ragione di tale criterio, le spese dovevano rimanere interamente a suo carico.
Il condomino impugnava detta delibera sino al terzo grado di giudizio, nella speranza di veder attribuito valore confessorio alla decisione assembleare e vedersi riconosciuto il diritto di ripartire tra tutti i condomini le spese in questione.
La Suprema Corte, proprio in applicazione dell’art. 2731 Cod. Civ. ed ossia avendo particolare riguardo alla titolarità del diritto del dichiarante afferma con la sentenza in esame che “l’attestazione della sussistenza del nesso eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nell’ambito delle dichiarazioni di scienza non possa avere efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all’assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l’obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati al garage e, quindi, l’imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell’assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge”.
Pertanto partendo da queste considerazioni che conducono, nel caso in questione, per negare valenza confessoria al verbale assembleare, nulla toglie a contrario di ipotizzare come nel caso di un’assemblea validamente costituita in modo totalitario (ossia con la presenza di tutti i partecipanti) una questione condivisa da tutti in modo espresso, se sfavorevole ai dichiaranti e favorevole all’altra parte, possa acquisire validità confessoria di natura stragiudiziale.

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