Immersioni in caverna, grotta e relitto

Immersioni in caverna, grotta e relitto: norme applicabili nel circondario marino di Genova

In data 14/4/2014 la Capitaneria di Porto di Genova ha emanato l’ordinanza n. 75/2014 che approva e rende esecutivo – con decorrenza dal 1° giugno 2014 (ad eccezione del Capo III “Corridoio di lancio”, che entra in vigore dal 1° maggio 2014) – il Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 18/7/05 n. 171 nell’ambito del circondario marittimo di Genova.

Per quanto riguarda le attività subacquee, il Capo XIII rubricato “Utilizzazione dell’unità da diporto in appoggio all’immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo” reca una dettagliata disciplina relativa agli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività subacquee, che vengono suddivise in 5 sezioni:

  • Disposizioni Generali

  • Immersione Guidata

  • Immersione Didattica

  • Immersione Svolta in forma Privata per proprio Conto

  • Disposizioni Particolari per l’immersione in Caverna, Grotta, Relitto.

La sezione V del capo XIII è dedicata alle particolari disposizioni relative all’immersione in caverna, grotta o relitto.

In particolare, l’art.55, comma 2, specifica che, prima di effettuare immersioni con penetrazione in caverna, grotta o relitto, la Guida o l’Istruttore deve valutarne la praticabilità in relazione alle condizioni in atto nel sito da visitare “assumendosene la responsabilità civile o penale”.

Suddividendo nuovamente la disciplina nelle tre modalità di immersione -guidata, didattica o privata- viene sottolineato il diverso ruolo del soggetto responsabile e si può così notare come sia responsabilità del Centro d’immersione verificare che tutti i partecipanti siano in possesso delle specifiche autorizzazioni o del brevetto minimo di 2° livello, fornire a tutti i partecipanti uno stick luminoso o una luce da applicare alla rubinetteria, raccogliere i dati necessari ex art. 50 e rispettare il numero massimo di subacquei per ogni Guida e tutte le maggiori misure di sicurezza previste per questa particolare tipologia di immersione.

Si sottolinea che l’art. 56, relativo all’immersione guidata, ritiene sufficiente che il subacqueo sia in possesso di un brevetto di secondo livello (due stelle, advanced, ecc) per l’immersione in caverna (comma 4), mentre prescrive che possano essere guidati in immersioni subacquee in grotta e in relitto esclusivamente i subacquei in possesso del relativo brevetto abilitativo rilasciato da una didattica riconosciuta (comma 6).

Per le immersioni che prevedano soste decompressive il comma 3 dell’art. 56 vieta l’immersione notturna in grotta o relitto, salvo che la Giuda, sotto la sua responsabilità civile e penale, giudichi sicuro il rientro a terra e purchè i partecipanti siano in possesso di brevetto abilitante alla decompressione; il comma 5 prescrive che le immersioni guidate in caverna (diurne) che prevedono soste decompressive possano essere svolte esclusivamente da subacquei in possesso di brevetto abilitante alla decompressione.

Pertanto, per le immersioni guidate diurne in caverna, sarà sufficiente un brevetto di secondo livello; per le immersioni guidate in grotta o relitti sarà necessario essere in possesso di un brevetto di specialità rilasciato da una didattica riconosciuta.

Ugualmente, sarà necessario essere in possesso di un brevetto abilitante alla decompressione per le immersioni in caverna, grotta o relitto che preveda delle soste decompressive.
In tali ambienti, i gruppi non possono essere formati da un numero superiore di 4 subacquei per guida; in grotta ed in relitto è in genere vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta, salvo diversa valutazione della guida.
I successivi articoli dell’ordinanza (57 e 58) sono dedicati all’immersione didattica in caverna, grotta o relitto, ovvero alla regolamentazione dell’attività finalizzata ad ottenere i relativi brevetti abilitativi.
Da segnalare per tale sezione il divieto di svolgimento dei corsi nelle ore notturne e l’obbligo dell’Istruttore di trasmettere – almeno 2 ore prima dell’inizio dell’immersione didattica – alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, una serie completa di dati inerenti al Centro Immersioni, all’istruttore, ai partecipanti, al corso, ecc, descritti dettagliatamente all’art. 52 comma 2.

Infine, l’Ordinanza in esame si occupa delle immersioni svolte in forma privata per proprio conto in caverna, grotta o relitto (art. 59).

Da segnalare, anche in questo caso, la necessità di possedere un brevetto di secondo livello per le immersioni in caverna e un brevetto abilitativo specialistico per le immersioni con penetrazione in grotta o relitto, ed essere muniti di segnale luminoso per una pronta localizzazione del subacqueo.
In caso di immersione di un gruppo di subacquei munito di brevetti disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore.

In caso di immersione svolta in forma privata con unità da diporto privata, il comma 6 dell’art. 59 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 90 DM 146/2008, relativo alla dotazione supplementare richiesta all’unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee, da intendersi valide solo per le unità da diporto fornite dai Centri Immersione.
Non sarà quindi necessario che l’unità da diporto privata abbia a bordo la bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei con due erogatori, la bombola con l’ossigeno, la stazione di decompressione, la cassetta di primo soccorso e una persona a bordo abilitata al primo soccorso subacqueo.

Da ultimo, nel caso in cui venisse richiesto al centro immersioni il supporto logistico di appoggio di superficie da parte di subacquei che intendano svolgere immersioni in caverna, grotta o relitto in forma privata, sotto la loro responsabilità, il Centro potrà fornirlo unicamente a subacquei muniti dei brevetti indicati nei precedenti articoli a seconda dell’attività che intendano svolgere, e previa registrazione dei dati dei partecipanti da detenere per un periodo di almeno 30 giorni e da mettere a disposizione – se del caso – delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it

Non si effettua consulenza legale gratuita.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *