Imposta cedolare su affitti

L’imposta cedolare su affitti si applica su opzione solo per le locazioni di immobili ad uso abitazione e relative pertinenze (box, cantine), se locati con un unico contratto, nella misura del 21% dei canoni maturati dal 2011 (19% per contratti concordati agevolati)
La suddetta opzione per l’imposta cedolare si manifesta secondo le seguenti modalità:

  1. contratti di locazione in corso non scaduti
    – alla scadenza annuale non si verserà l’imposta di registro prevista per le annualità 2011 e successive
    – nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 si procederà al calcolo della cedolare dovuta
    – è previsto il versamento dell’acconto dell’imposta nella misura dell’85% da versare per il 40% entro il 16.6 e per il 60% entro il 30.11 (esempio canone € 10.000 imposta 21% € 2.100 acconto €1.785 da versare € 714 il 16.6 e €1.071 il 30.11)

  2. contratti prorogati
    – l’opzione per la cedolare viene effettuata presentando il modello 69 all’Agenzia delle Entrate senza versamento di imposte
    – alle scadenze sopra precisate dovranno essere versati gli acconti

  3. nuovi contratti, risoluzioni di contratti in corso
    – la registrazione con l’opzione per la cedolare si può effettuare con modello 69 o modello SIRIA telematico in esclusione da imposta di registro e di bollo.
    Tale adempimento assorbe anche l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza (art. 3 comma 3)
    – gli acconti sono dovuti nella modalità sopra indicata

CONDIZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE (pena decadenza)

Il locatore deve dare comunicazione al conduttore con lettera raccomandata di aver esercitato l’opzione per la cedolare e di rinunciare agli adeguamenti ISTAT (art. 3 comma 11).
Essendo l’opzione individuale occorre spedire una raccomandata per ogni comproprietario; il termine dell’invio non è precisato ma si reputa entro il 16 giugno.
Non è indicata la possibilità di consegna a mano (sconsigliata)
Gli adeguamenti ISTAT maturati nel 2010 e regolarmente richiesti alle scadenze contrattuali restano acquisiti mentre quelli maturati nel 2011, eventualmente incassati, dovranno essere restituiti.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it

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