Inadempimento contrattuale per Covid-19 ed effetti giuridici

L’art. 91 del decreto Cura Italia regola la responsabilità del debitore in caso di inadempimento contrattuale per Covid-19.

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Inadempimento contrattuale da Covid-19: nuove norme

Alla luce della grave situazione in cui versa il nostro Paese si è reso necessario un ulteriore intervento da parte del Governo. Sulla G.U. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Il sopracitato decreto “Cura Italia”, mira, tra le altre materie, a fare chiarezza sul panorama contrattuale pubblico e privato; in particolare il riferimento è all’art. 91 concernente le disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento. 

Come si configura quindi l’esclusione di responsabilità del debitore in caso di inadempimento contrattuale dovuto al rispetto delle misure di contenimento?

Anzitutto è opportuno ritenere come la norma inserita sia di fondamentale importanza (nonostante necessiti di ulteriori e successive specificazioni), giacchè in mancanza di essa, non sarebbe configurabile alcuna esclusione di responsabilità in capo al debitore, se non secondo quanto previsto dall’art. 1218 che recita “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 

L’emergenza Covid-19, infatti, di per sé non è considerata quale causa generica di impossibilità o quale causa di forza maggiore tale da giustificare l’inadempimento o il parziale adempimento. 

L’art. 91 quindi è volto ad evitare che il mancato rispetto (o il ritardo) delle obbligazioni contrattuali possa comportare una immediata responsabilità in capo al debitore. 

È prevista quindi una valutazione del giudice da effettuarsi sulla base del caso concreto e tenendo conto della necessità di ognuno di rispettare le misure di contenimento. Ed infatti la disposizione specifica che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore”. Oltre a questo il giudice sarà anche chiamato a valutare relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

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