Se il proprietario di una moto ne vieta espressamente l’utilizzo ad una persona che, contravvenendo al divieto, la utilizza causando un incidente, si può comunque ritenere responsabile il proprietario? Secondo la recente ordinanza n. 15237/2024 della Corte di cassazione sì: ecco perché.
Incidente stradale con veicolo altrui: la triste vicenda
Il caso esaminato oggi vede un uomo prestare il proprio motociclo al figlio vietandogli di farlo utilizzare ad altre persone. Lasciando le chiavi inserite nel mezzo, però, il figlio si fa sottrarre la moto da una terza persona – priva della patente di guida – che viene poi coinvolta in un terribile incidente stradale nel quale muore assieme alla passeggera e al conducente del secondo veicolo coinvolto.
L’assicurazione del proprietario della moto, alla quale i danneggiati si rivolgono per ottenere un risarcimento, formula a sua volta domanda di regresso nei confronti dell’uomo deducendo l’inosservanza delle condizioni poste per la validità dell’assicurazione, poiché al momento dell’incidente alla guida della moto vi era una persona priva della patente di guida.
Nei primi due gradi di giudizio i giudici accolgono la domanda di regresso dell’assicurazione sostenendo che la mera richiesta verbale del proprietario della moto a non far utilizzare il motociclo ad altri non fosse sufficiente a configurare l’ipotesi di “circolazione del mezzo contro la volontà del proprietario”. Quest’ultima ipotesi, spiegano i giudici, si sarebbe concretizzata solamente se il proprietario avesse dimostrato di aver adottato concrete ed efficaci misure utili a prevenire l’utilizzo della moto da parte di terzi.
Incidente stradale con veicolo altrui: il ricorso in Cassazione
Impugnando la sentenza il proprietario della moto ricorre in Cassazione sostenendo che al momento dell’incidente chi conduceva il motociclo si era impossessato del mezzo illecitamente, contro la volontà del figlio e contravvenendo così ad un esplicito divieto fatto allo stesso. Per il ricorrente lui non poteva essere ritenuto responsabile per un fatto avvenuto in sua assenza e realizzatosi per mano di chi aveva sottratto illecitamente il mezzo all’affidatario. Secondo i giudici di legittimità, però, il ricorso è inammissibile sulla base di quanto disposto dall’art. 2054, c.3, del codice civile. La norma, relativa alla circolazione dei veicoli, prevede espressamente che “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Per la giurisprudenza il proprietario del veicolo deve quindi dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, ma – come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza – non è sufficiente affermare di aver vietato verbalmente l’utilizzo del mezzo, dovendo invece dimostrare di aver adottato ogni misura concreta volta ad impedirne la circolazione. E ciò, va detto, è valido anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato rubato. Nel caso concreto, ad esempio, il fatto che le chiavi fossero state lasciate inserite nella moto comporta di per sé un comportamento negligente e imprudente da parte dell’affidatario.
Inoltre, seppur con espresso divieto di utilizzo, affidando il motociclo al figlio con tanto di chiavi il proprietario aveva anche solo marginalmente accetto l’ipotesi che, non essendo sotto il proprio controllo, il veicolo potesse essere utilizzato anche da altre persone, azione che quindi non vale ad escludere la sua responsabilità (come già affermato nelle sentenze Cass., Sez. 3, sent. n. 3299/1975; Cass., Sez. 3, sent. n. 15478/2011).
Quando il proprietario non è responsabile
L’unico caso in cui il proprietario del veicolo può dichiararsi esente da ogni responsabilità è quando il mezzo sia stato a lui (o all’affidatario) sottratto senza colpa alcuna, che andrà comunque eventualmente provata in giudizio.
In tutti gli altri casi la legge prevede che il proprietario dell’automobile o della moto sia legalmente responsabile civile al fine di tutelare i diritti del terzo danneggiato, e ciò vale anche se il mezzo è stato affidato ad altri soggetti. Per la Corte di cassazione il proprietario risponde dei danni causati dalla circolazione del suo veicolo ogni volta che:
- il mezzo gli è stato sottratto contro la sua volontà, se non è in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure concrete ed efficaci per impedirne la circolazione;
- il mezzo viene affidato volontariamente a una persona che poi causa un sinistro/ che a sua volta affida volontariamente ad un’altra persona il mezzo la quale provoca un sinistro;
- il mezzo viene affidato volontariamente a una persona che se lo fa sottrarre per incuria o imprudenza, come nel caso in esame, da una terza persona che causa un incidente.
Per tutti questi motivi il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato a rifondere all’assicurazione le spese del giudizio di legittimità.
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