Indennità suppletiva di clientela, deducibilità dei costi

Con la circolare 42/e del 6/7/07 viene sovvertito per l’ennesima e forse ultima volta il problema della deducibilità degli accantonamenti effettuati per le indennità suppletive di clientela e indennità meritocratiche per gli agenti di commercio.
La fonte di tale accantonamento nasce dall’art. 1751 c.c in cui si prevede che il proponente è tenuto a corrispondere un determinato ammontare all’agente di commercio quando ha termine il rapporto di rappresentanza. Tale indennità trova la sua quantificazione nel codice civile e negli accordi economici collettivi ed è sintetizzabile in tre distinti elementi:

– Indennità di risoluzione rapporto
– Indennità suppletiva di clientela
– Indennità meritocratica.

La prima, indennità di risoluzione rapporto o FIRR, è dovuta ogni volta che si interrompe il legame ed è calcolata sulle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto. Gli accantonamenti relativi a tale indennità sono sicuramente deducibili negli esercizi di competenza.
Creano problemi le altre due componenti ossia l’indennità suppletiva di clientela o FISC e l’indennità meritocratica.
Il dubbio più forte che ne inficia la deducibilità consiste nell’an debeatur, ossia, tali indennità non devono essere sempre corrisposte alla interruzione del rapporto ma solo se ciò avviene per volontà della casa mandante per fatto non imputabile all’agente, creando quindi incertezza sia sul momento che sulla certezza della corresponsione.
La Cassazione, con la sentenza del 2006 n.24973, ha ribaltato una precedente interpretazione, risalente al 2003 (sentenza 27/6/03 n. 10221) che ne consentiva la deduzione, ammettendo la rilevanza fiscale di tali indennità solo quando effettivamente corrisposte.
Quindi in sintesi da ora in avanti gli accantonamenti effettuati dalle case mandanti per i propri agenti al fine di indennità suppletiva di clientela non saranno deducibili per i periodi di competenza mentre lo diverrà l’indennità stessa quando effettivamente corrisposta.
Peccato che la maggior parte dei contribuenti interessati abbia già pagato le imposte relative al 2006.

Ecco come sistemare a posteriori l’indennità dedotta:

a) facendo ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo e pagando le sanzioni in forma ridotta;
b) presentando entro i termini la dichiarazione con le correzioni necessarie e versando la differenza d’imposta ma senza applicazione di alcuna sanzione.

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