“L’infortunio in itinere ed il conseguente diritto al risarcimento del danno in capo al lavoratore vengono riconosciuti, nell’ipotesi di utilizzo di un mezzo di trasporto proprio per recarsi sul luogo di lavoro, nelle ipotesi in cui: – manchino i mezzi pubblici; – i mezzi pubblici vi siano, ma siano particolarmente disagevoli o gravosi, o perché non consentono la puntuale presenza del dipendente sul luogo di lavoro, o in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore”.
Con sentenza n. 4993 del 2010, la Corte d’Appello di Milano, rigettava la domanda diretta ad ottenere l’indennità a seguito di infortunio in itinere. Ritenendo che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, non fosse stata dimostrata da quest’ultima la necessità di utilizzare il mezzo privato (la bicicletta) per recarsi al luogo di lavoro, trovandosi il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro in pieno centro urbano ed essendo servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali.
La stessa Corte precisava che l’utilizzo del mezzo privato avrebbe potuto far conseguire alla ricorrente maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari, ma non rappresentava una necessità, atteso che il tempo occorrente a coprire il percorso con il mezzo pubblico, di circa 30 minuti, non impediva a quest’ultima di far fronte ai suoi impegni.
La Corte di Cassazione (Ordinanza 18 maggio 2012, n. 7970), chiamata a pronunciarsi sul caso, aderisce alle motivazioni esposte dalla Corte d’Appello, rigettando il ricorso e respingendo la richiesta di risarcimento del danno promossa nei confronti dell’INAIL.
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