L’ingiuria (razzista) non è più reato: la Cassazione ha parlato

Ha avuto poco argine di manovra la Corte di Cassazione dovendo annullare la sentenza di condanna per ingiuria nei confronti di un uomo denunciato e condannato per aver insultato con insulti razzisti la parte lesa. Grazie al decreto svuotacarceri disposto dal legislatore, infatti, il reato di ingiuria non esiste più.

ingiuria

L’insulto razzista e la vicenda processuale

La corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 23 ottobre 2013, la quale riconosceva la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di ingiuria, aggravato dalla finalità della discriminazione e dell’odio razziale. L’imputato propone ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, dichiarando che in forza dell’art. 1, comma 1, lett. c), d lgs. N.7/2016, l’art. 594 c.p. disciplinante il reato di ingiuria è stato abrogato, facendo venir meno la rilevanza penale della condotta imputata al ricorrente e per la quale era stata disposta la condanna.

L’art. 594 c.p. prevedeva che “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone”.

La decisione della Cassazione

La Corte rileva che in forza dell’art. 1 sopra citato, è stato abrogato il reato di ingiuria, pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L’annullamento del reato si riverbera anche sui capi riguardanti gli interessi civili, ossia sull’intervenuta condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

L’estinzione del reato di ingiuria e il decreto svuotacarceri

In base al il c.d. “decreto svuotacarceri” (d.lgs. n. 7/2016), un ampio pacchetto di reati è stato depenalizzato, tra questi vi rientra il reato di ingiuria disciplinato dall’art. 594 c.p., che perde il carattere di illecito penale per conservare quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con il risarcimento del danno (sanzione privatistica), con una sanzione pecuniaria civile, irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende.

Detta riforma apre potenzialmente per il futuro nuovi interessanti scenari per una politica-criminale orientata a una riduzione dell’area del diritto penale, in ossequio al principio di sussidiarietà o extrema ratio.

Non è più reato ma con il procedimento civile si può ottenere una multa

Seppur a livello penale l’ingiuria sia stata depenalizzata, la parte lesa potrà conferire mandato ad un avvocato per intraprendere una causa civile volta ad ottenere il risarcimento del danno. La riforma prevede che il procedimento per ottenere il risarcimento del danno debba essere avviato nelle forme ordinarie stabilite dal codice di procedura civile che si concluderà con una multa che va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 12.000, che verranno direttamente versati non alla vittima ma all’Erario in persona della Cassa delle ammende.

La sanzione è comminata solo al termine del processo, se la domanda proposta viene accolta dal giudice. Le richieste della parte lesa devono riguardare solo il risarcimento del danno, la sanzione viene poi comminata d’ufficio.

In ogni caso, la richiesta di risarcimento del danno si prescrive, trattandosi di un illecito extracontrattuale, dopo cinque anni dalla commissione del fatto, tempo entro il quale la parte lesa deve intentare la causa per ottenere il risarcimento.

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