La Cassazione ha stabilito che anche l’abitacolo dell’auto rientra nei luoghi di privata dimora: ecco perché è reato installare microspie in auto.
Il reato di illecite interferenze nella vita privata
“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
La norma in questione collocata nella sezione del codice penale denominata “Delitti contro la inviolabilità del domicilio” sembra far pensare che sia posta a tutela dei luoghi indicati appunto nell’art. 614 c.p. ossia l’abitazione e gli altri luoghi di privata dimora così da proteggerli dalle aggressioni non fisiche, rispetto a quelle fisiche di cui alla violazione di domicilio, tutelate con altra norma specifica.
In realtà, il chiaro riferimento, tuttavia, contenuto nell’articolo 615 bis alla condotta di procurarsi “indebitamente” “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora…. notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi” appunto nei luoghi suddetti, rende evidente come l’individuazione di tali luoghi sia funzionale alla tutela degli atti inerenti la privacy altrui, inaccessibili a terzi. In definitiva, l’oggetto giuridico del reato in questione riguarda gli aspetti della vita privata che si svolgono all’interno dei suddetti luoghi, e dunque nell’ambito di tale perimetro è tutelata la segretezza delle notizie o immagini dei suddetti accadimenti.
Si parla proprio del concetto di “riservatezza domiciliare” come di diritto all’esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata e domiciliare.
Pertanto un soggetto che conversa con altre persone in un luogo pubblico accetta il rischio che le sue parole vengano sottoposte a sua insaputa a registrazione ed eventualmente diffuse a terzi, senza che tale condotta integri una fattispecie criminosa.
Diversamente, qualora i fatti oggetto di registrazione avvengano in particolari luoghi sensibili laddove il protagonista deve essere certo che nessuno possa sottoporre a registrazione visiva o sonora, ciò che avviene in detti luoghi, senza esserne a conoscenza, viene integrato il reato di illecita interferenza in esame.
Il concetto di luogo di privata dimora
A questo punto quindi risulta di fondamentale importanza identificare, con l’aiuto della giurisprudenza, quali possono essere, oltre all’abitazione ed alle sue pertinenze, gli altri luoghi che ricevono una tutela rafforzata dalle intrusioni altrui, non solo fisiche.
Secondo giurisprudenza “rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi anche destinati ad attività lavorativa o professionali nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”.
Quindi certamente anche un ufficio o uno studio professionale, dove non sarà consentito effettuare riprese visive e sonore senza il consenso dei protagonisti delle registrazioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte, adottando un orientamento maggiormente restrittivo rispetto a quanto delineato con riferimento ad altri reati, ove entra in gioco il concetto di privata dimora o di abitazione (es. furto) con riferimento al reato di illecite interferenze, ha escluso il concetto di “privata dimora” a quegli ambienti ove il titolare possa limitare o escludere l’accesso a particolari soggetti, ma non anche la possibilità di svolgere l’attività al riparo da interferenze esterne.
Detto principio finisce per escludere così tutti i luoghi di pubblico esercizio non idonei a garantire il diritto alla riservatezza.
Il recentissimo orientamento della Cassazione
Con riguardo al concetto di privata dimora, si segnala un recentissimo intervento della Suprema Corte – Cass. Pen. 24/07/19 n. 33499 – con cui, rivedendo le posizioni assunte in passato, considera luogo di privata dimora anche l’abitacolo di un’autovettura.
In precedenza l’auto veniva qualificata luogo di privata dimora e quindi meritevole di particolare tutela, solo nel caso in cui venisse raggiunta la prova che il veicolo fosse utilizzato per viverci e non, come normalmente avviene, come mezzo di trasporto.
Oggi non è più così.
Da qui la conseguenza che l’installazione di microspie in auto per captare le conversazioni integra il reato di interferenza illecita nella vita privata di cui all’art. 615 bis del Codice Penale.
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