Legge 9 gennaio 2008, n. 2
"Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2008
Art. 1.
(Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa designazione da parte dell’assemblea della SIAE.
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Usi liberi didattici e scientifici)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».