La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 35385 del 19 dicembre 2023, ha stabilito che la convivenza prematrimoniale può essere considerata ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio.
In particolare, la Corte ha affermato che, nei casi in cui la convivenza prematrimoniale sia stata caratterizzata da stabilità e continuità, e abbia dato luogo a un progetto di vita comune, le scelte compiute dalla coppia in quel periodo possono essere rilevanti per valutare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di entrambi.
Nel caso deciso dalla Cassazione, la ricorrente aveva lamentato di aver ricevuto un assegno di divorzio insufficiente, in quanto la Corte d’appello aveva considerato solo il periodo di matrimonio, escludendo la convivenza prematrimoniale di sette anni, durante la quale la coppia aveva avuto un figlio e la donna aveva lasciato il proprio lavoro per accudirlo.
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la Corte d’appello aveva errato nel non considerare la convivenza prematrimoniale. La Corte ha infatti rilevato che la ricorrente, nel corso della convivenza, aveva rinunciato a lavorare per dedicarsi alla famiglia, e che tale scelta aveva avuto un impatto significativo sulla sua situazione economica successiva al divorzio.
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante passo in avanti per la tutela dei diritti delle donne. Essa riconosce infatti che la convivenza prematrimoniale può essere considerata una fase significativa della vita familiare, e che le scelte compiute dalla coppia in quel periodo possono avere un impatto duraturo sulla situazione economica di entrambi i coniugi.
Che condizioni devono esserci affinché la convivenza prematrimoniale venga considerata
In particolare, la sentenza può essere applicata nei seguenti casi:
- Quando la convivenza prematrimoniale è stata caratterizzata da stabilità e continuità, e abbia dato luogo a reciproche contribuzioni economiche;
- Quando la convivenza prematrimoniale abbia dato luogo a scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio;
- Quando il coniuge richiedente l’assegno abbia svolto un ruolo di cura e di assistenza durante la convivenza prematrimoniale, con conseguente sacrificio della propria vita lavorativa/professionale.
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