La deduzione dei costi inerenti le auto aziendali

Con il collegato alla finanziaria e la finanziaria 2007 le auto sono entrate nell’occhio del ciclone.
La sentenza che libera la detraibilità dell’iva sulle auto ha costretto lo Stato a modificare il regime di deduzione dei costi auto in senso peggiorativo, quindi il contribuente se da una parte potrebbe guadagnarci (iva) dall’altro sicuramente ci perde (irpef – ires – irap).
Per far luce sulle novità in merito alla deducibilità dei costi delle auto bisogna analizzare non solo il contenuto delle norme ma anche la loro decorrenza perché spesso diversa.

Redditi da lavoro autonomo.
Le auto utilizzate per l’esercizio della professione sono deducibili per un costo di acquisto massimo pari a 18.076 euro e per una percentuale pari al 25% (non più 50% come in passato).
Questa regola vale sia che le auto sino acquistate in proprietà che in leasing.
Con la medesima percentuale saranno deducibili tutti i costi relativi al carburante, manutenzione e riparazione, tassa di circolazione ed assicurazione.
Riguardo alla decorrenza queste norme, contenute nel dl 223, dl 248 e l.286, sono già in vigore per il 2006 quindi interesseranno la dichiarazione dei redditi che si andrà a predisporre nel 2007.
A decorrere dal 1/1/07 invece non si potranno più (a meno di perderne la deduzione) stipulare contratti di leasing di durata inferiore a 4 anni.

Redditi d’impresa.
Ancora peggiore la situazione per le imprese.
Ambito oggettivo: la norma riguarda i veicoli per il trasporto di persone, sono esclusi gli autocarri, le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali dell’impresa ed i veicoli ad uso pubblico. (ne sono un esempio i taxi, le auto per le autoscuole, le auto per le imprese che come attività le vendono o noleggiano) per i quali la deduzione dei costi rimane integrale.
Il nuovo art. 164 del TUIR limita la deduzione ai casi suddetti stabilendo la totale indeducibilità per ogni altro caso.
Fa eccezione l’auto aziendale data in uso al dipendente. In questo caso l’azienda potrà dedursi un importo pari al fringe benefit del dipendente (per evitare una doppia imposizione essendo il fringe benefit tassato in capo al dipendente) e null’altro.
A tal fine è stato elevato l’importo del fringe benefit da imputare al dipendente dal 30 al 50% del costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI per il veicolo utilizzato, moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui.
Le modifiche all’art. 164 decorrono dal periodo 2006 per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, ad accezione della modifica al fringe benefit che decorrerà dal 1/1/07.
Rimangono in vigore le regole riguardanti le auto degli agenti e rappresentati.
Ma il dl.223 ha peggiorato anche il sistema di ammortamento. Cambiando l’art. 102 del TUIR ha vietato l’utilizzo dell’ammortamento anticipato per i beni acquisiti in proprietà mentre per i beni in leasing (con contratti stipulati dal 12/8/06) il periodo di durata non può più essere dimezzato (per le auto quindi i leasing devono essere di almeno 4 anni, pena l’indeducibilità integrale dei canoni).

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Fabio Maestri
Dottore Commercialista
info@iltuolegale.it

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