La nuova legge sul cyberbullismo

Legge sul cyberbullismo approvata!

Dopo un percorso accidentato tra Camera e Senato, il testo definitivo della nuova legge approvata fornisce per la prima volta una definizione normativa del cyber bullismo descritto come segue:

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

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Si registra quindi la risposta dello Stato ad un fenomeno dilagante tra i giovanissimi che in alcuni casi erano sfociati in gravi fatti di cronaca, persino culminati con il suicidio della vittima di tali episodi.

Con detta normativa si predispongono non solo strumenti differenziati di tutela azionabili a protezione del soggetto vittima di tale condotta, ma si vogliono sollecitare, attraverso la previsione di un vero e proprio obbligo di legge, particolari soggetti (scuole e docenti) per l’attuazione di programmi di prevenzione, con lo scopo di combattere il fenomeno prima che si manifesti.

Vittima del cyberbullismo?

La vittima del cyberbullismo può inoltrare al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet anche in assenza di una vera e propria violazione ai sensi del Codice Privacy che, se non ottemperata entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, può provocare l’intervento del Garante della Privacy il quale può disporre il blocco della pubblicazione illecita.

Fino a quando non è stata presentata querela per i reati di diffamazione o stalking, o per la violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, nel caso di fatto commesso da minore, è possibile ricorrere alla procedura dell’ammonimento.

Con detta procedura, il Questore, dopo aver raccolto dall’interessato una descrizione dei fatti, convoca il responsabile unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e lo ammonisce verbalmente di cessare immediatamente la condotta denunciata.

Infine sul piano della prevenzione, la legge dispone la creazione di tavoli tecnici per la predisposizione di linee guida da attuare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, con lo stanziamento di fondi per l’attuazione di detti progetti che prevedono, tra l’altro, corsi di formazione per i docenti e la creazione negli istituti scolastici di un soggetto “referente” per tali problematiche.

Le scuole inoltre sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, ai fini di un uso consapevole di internet, e salvo che il fatto non costituisca reato, i dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo a danno degli studenti avranno il dovere di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e, se necessario, attivare azioni di carattere educativo.

Solo il decorso del tempo consentirà di verificare l’efficacia della normativa approvata per il contrasto ad un fenomeno dilagante come quello in esame non sufficientemente contenuto dai genitori e dalle famiglie che ancor prima delle scuole e dello Stato hanno il dovere di attivarsi con maggior energia rispetto a quanto fatto fino ad oggi.

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