I contratti a distanza ed i contratti conclusi fuori dei locali commerciali
Con l’entrata in vigore a partire dal 13 giugno 2014 del D.lgs. 21-02-2014 n. 21 in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea 2011/83/CE si aggiunge un ulteriore tassello nella progressiva tutela del consumatore, considerato in particolari tipologie di transazioni commerciali con il professionista soggetto debole e per questo bisognoso di tutela.
Con il D.Lgs. 50/1992, sempre su impulso della Comunità Europea, si introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento il diritto di recesso per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali.
In questi casi, l’effetto sorpresa nei confronti del consumatore, avvicinato dal professionista in luoghi inusuali per la transazione commerciale (es. piazze, mercati, in occasione di manifestazioni fieristiche) doveva essere in qualche modo compensato dalla facoltà concessa al sottoscrittore del contratto di “ritornare sui propri passi” (si parla comunemente anche di facoltà di ripensamento) uscendo senza spese e senza motivazione dal vincolo contrattuale, attraverso una semplice comunicazione indirizzata al professionista.
Unico limite imposto per l’esercizio di tale facoltà, congiuntamente a quello della forma scritta, secondo tassativi mezzi (lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, telex, posta elettronica o fax purchè confermata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive) era quello del rispetto del termine di decadenza, imposto ovviamente per ragioni di certezza nei rapporti commerciali, a tutela del professionista.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 206/2005 – cd. Codice del Consumo – l’intento di razionalizzare la normativa di settore si accompagna ad una nuova spinta nel segno della tutela del consumatore che vede dilatarsi il termine per il recesso da 7 giorni a 10 giorni lavorativi, in aggiunta ad ulteriori modifiche alla precedente normativa.
Con il D.Lgs. 21-02-2014 n. 21, abrogando e sostituendo gli artt. da 45 a 67 del Codice del Consumo, viene ulteriormente rafforzata la tutela in favore del consumatore, evidentemente ritenuto sempre più bisognoso di protezione.
Qui di seguito si commentano le novità ritenute maggiormente significative in materia di contratti a distanza e di contratti conclusi fuori dei locali commerciali (artt. da 45 a 65) dedicando un successivo articolo al commento della restante disciplina.
ART. 45) Definizioni
Interessante l’attenzione con cui si definisce al punto h) il “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” specificando dapprima le caratteristiche soggettive delle parti – deve concludersi tra professionista e consumatore – ed infine specificando i caratteri della negoziazione.
In merito al criterio impiegabile per la qualifica della parte, va ricordato come costante giurisprudenza consideri come consumatore anche l’imprenditore o il libero professionista qualora concluda un contratto per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana che si pongano come estranee all’esercizio di dette attività. Allo stesso modo va qualificato come professionista colui che stipula un contratto connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.
Si osserva poi come rispetto alla disciplina previgente non rileva più il luogo della conclusione della negoziazione, bensì come sia sufficiente ai fini di una sua qualificazione come contratto negoziato fuori dai locali commerciali che il semplice approccio sia avvenuto in quella circostanza di luogo, a nulla rilevando che il perfezionamento sia occorso nei locali del professionista.
ART. 49) Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Detto articolo contiene un lungo e dettagliato elenco di informazioni che il professionista deve fornire per iscritto al consumatore nel caso della realizzazione di una delle tipologie contrattuali indicate, durante le trattative e comunque prima della conclusione del contratto.
Dette informazioni vanno dalla descrizione dei beni o dei servizi forniti, al loro prezzo (compresi gli eventuali costi accessori) al termine di consegna dei beni, alle modalità di pagamento, alle modalità di esercizio del diritto di recesso (con importanti conseguenze per il professionista in caso di omissione), persino corredate da un modulo tipo conforme al facsimile proposto dalla normativa che il consumatore avrà facoltà di utilizzare.
Le stesse sono destinate a divenire parte integrante del contratto e “non possono essere modificate se non per accordo espresso delle parti.”
ART. 50) Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Il professionista è obbligato non solo a fornire al consumatore tutte le informazioni di cui al precedente articolo su supporto cartaceo (oltre al modulo tipo eventualmente da utilizzare in caso di recesso) ma anche a consegnare a quest’ultimo “una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo”.
Da ciò si evince come per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali si imponga la forma scritta.
ART. 51) Requisiti formali per i contratti a distanza
Con un’importante modifica della normativa previngente si tende ad arginare il diffuso fenomeno dei contratti conclusi per telefono spesso fonte di contestazioni per l’adesione ad un servizio effettuata senza avere la consapevolezza delle loro caratteristiche (es. adesione ad offerte di gestori telefonici).
Infatti, all’adesione conferita telefonicamente dovrà sempre seguire una conferma scritta dell’offerta al consumatore “il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto”.
ART. 52) Diritto di recesso
Prima importante modifica riguarda il termine entro cui il consumatore ha la facoltà di recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali che passa dai precedenti 10 giorni lavorativi agli attuali 14 giorni.
Ulteriori novità vengono introdotte con riferimento al dies a quo ossia dal giorno iniziale di decorrenza del termine a disposizione per il recesso.
Con riferimento ai contratti di servizi nulla cambia se si considera che l’eliminazione della precisazione sulla presenza o meno della nota d’ordine è conseguenza dell’attuale imposizione della forma scritta per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Nel caso dei contratti di vendita il termine decorre “dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni” con alcune eccezioni (per consegne ripartite, beni con lotti multipli, consegne periodiche).
Viene, quindi, rispetto al passato, unificato il dies a quo che per detti contratti sarà sempre quello del ricevimento del bene, identificato dalla nuova normativa nel “giorno in cui il consumatore o un terzo diverso dal vettore e designato dal consumatore acquisisce il possesso fisico del bene.”
Per apprezzare tale importante novità occorre ricordare che l’abrogato art. 65 denominato “decorrenze” del Codice del Consumo fissava termini iniziali diversi a seconda del verificarsi delle seguenti condizioni:
– Nel caso in cui fosse stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto di contratto, il termine decorre dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine (comma 1 lett. a);
– Nel caso in cui fosse stato mostrato o illustrato un prodotto diverso da quello oggetto del contratto, il termine decorreva dalla data di ricevimento della merce (comma 1 lett. b).
La nuova normativa consente, quindi, al consumatore, anche nel caso in cui i beni consegnati siano corrispondenti a quelli illustrati dal professionista a mezzo di cataloghi illustrativi o di campioni nel corso delle trattative e prima della conclusione del contratto, in ogni caso di recedere dopo il ricevimento dei beni, ossia dopo aver constatato che i beni ordinati e ricevuti siano di suo gradimento.
ART. 53) Non adempimento dell’obbligo di informazione sul diritto di recesso
In caso di violazione da parte del professionista degli obblighi di informazione sul diritto di recesso – di cui alla lettera h) del lungo elenco di notizie che in fase precontrattuale devono essere fornite al consumatore contenute nell’art. 49 – a titolo sanzionatorio “il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo del recesso iniziale”
Se si considera come la previgente normativa prevedesse detto termine sanzionatorio in 60 giorni decorrenti dal giorno del ricevimento dei beni, si comprende come anche in questo caso, si sia operata una dilatazione dei tempi a favore del consumatore.
ART. 54) Esercizio del diritto di recesso
Detto articolo si occupa delle modalità di esercizio, con particolare riguardo alla forma della comunicazione.
La novità riguarda la scelta che viene posta al consumatore tra l’utilizzo del modulo – tipo che deve essere allegato al contratto o comunque trasmesso dal professionista e la “presentazione di una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere.”
Cade rispetto al passato il vincolo di forma della dichiarazione di recesso che con la previgente normativa veniva imposto con mezzi tassativi (lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, telex, posta elettronica o fax con conferma a mezzo di raccomandata entro le 48 ore successive).
Rimane ovviamente per fini probatori la necessità della forma scritta, in quanto spetta al consumatore la prova dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso nonché della sua tempestività.
ART. 56) Obblighi del professionista in caso di recesso
Viene introdotto il limite massimo di 14 giorni dal giorno in cui il professionista viene a conoscenza della decisione del consumatore di recedere per effettuare tutti i rimborsi ricevuti dal consumatore.
Detti rimborsi, salvo diverse indicazioni espresse del consumatore, dovranno avvenire “utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale”.
ART. 57) Obblighi del consumatore in caso di recesso
Permane l’obbligo di restituzione del bene ricevuto a cura e spese del consumatore ma con un termine più ampio che viene portato a 14 giorni non più decorrenti dalla data di ricevimento del bene, bensì dalla “data in cui ha comunicato al professionista la decisione di recedere dal contratto”.
Non viene più fissata, quale condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso, la sostanziale integrità del bene da restituire o il suo normale stato di conservazione a seguito di un utilizzo diligente, fissando come unico limite (oltre il quale scatta la responsabilità per il consumatore) la diminuzione di valore causata da una manipolazione del bene eccessiva o ulteriore rispetto a quella finalizzata all’indagine sulla natura, sulle caratteristiche del bene e sul suo funzionamento.
Pertanto con la nuova normativa anche la restituzione di un bene non più integro non impedisce l’esercizio del recesso, salvo poi valutare se detta manomissione sia imputabile al consumatore, il quale sarà tenuto a rimborsare la sola diminuzione di valore provocata al bene restituito.
ART. 58) Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
Si conferma la risoluzione di diritto dei contratti accessori (es. contratti di credito al consumo) in caso di esercizio del recesso già presente nella normativa previgente.
Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it
Non si effettua consulenza legale gratuita.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.