I contratti di vendita di beni e di fornitura di servizi tra professionista e consumatore
Continua e si conclude con questo articolo il commento alle novità introdotte con la riforma del Codice del Consumo attuata dal D.Lgs. 21/14 e ritenute maggiormente significative.
SEZ. III) ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE
La presente sezione introduce una disciplina speciale da applicarsi a tutti i contratti di vendita di beni, di fornitura di servizi conclusi tra professionista e consumatore.
In tutti gli altri casi (es. contratto di vendita di beni concluso tra colui che non riveste la qualifica di consumatore) continuerà a trovare applicazione la disciplina prevista dal Codice Civile.
ART. 61) Consegna
Con assoluta novità rispetto alla normativa previgente, detto articolo impone un termine al professionista per la consegna dei beni, qualora non sia oggetto di diversa pattuizione tra le parti, disciplinando le conseguenze in caso di inottemperanza di tale obbligo.
Il professionista è obbligato a consegnare i beni oggetto di contratto “senza ritardo ingiustificato” e comunque “al più tardi entro trenta giorni dalla data della conclusione del contratto”.
Innovativi rispetto alla normativa codicistica sono il 3° ed il 4° comma dell’articolo in esame che si occupano della facoltà di concessione ad opera del consumatore di un termine supplementare per adempiere all’obbligo di consegna dei beni.
Con una normativa di non facile comprensione che lascerà spazio a dubbi interpretativi ed a incertezze, il consumatore non è sempre obbligato a concedere detta opportunità al professionista, ma solo in particolari circostanze (es. in caso di acquisto di beni personalizzati che non possono essere facilmente rivenduti ad altri).
Peraltro la norma nulla dice sulla durata del suddetto termine supplementare.
La concessione del termine e la sua durata dipenderà dalla presenza di un termine convenzionale per effettuare la consegna dei beni previsto tra le clausole contrattuali.
Infatti, in assenza del termine convenzionale, sarà più probabile l’obbligo per il consumatore della concessione del termine supplementare (che dovrà essere altresì abbastanza consistente) mentre qualora le parti abbiano già provveduto a fissare un termine per la consegna – presumibilmente stabilito tenuto conto delle circostanze del caso – sarà più difficile ipotizzare un obbligo di concessione del termine supplementare a favore del professionista.
Il 4° comma prevede una serie di casistiche in cui in deroga all’obbligo generale il termine supplementare non va concesso.
Occorre ora soffermarsi sulla disciplina delle conseguenze nel caso di mancato rispetto del termine di consegna, quale ipotesi di inadempimento contrattuale ad opera del professionista.
Dalla lettura combinata della normativa di attuazione con il testo dell’art. 18 della Direttiva attuata (2011/83/UE) è possibile evincere un’imporatnte differenza.
Infatti.
Qualora il professionista non consegni il bene entro il termine eventualmente concordato dalle parti o dalla legge o entro il termine convenzionale eventualmente concesso, il consumatore potrà chiedere la risoluzione del contratto ed agire per il risarcimento dei danni subiti, oltre alle naturali conseguenze restitutorie connesse all’accoglimento della domanda di risoluzione.
Qualora invece il professionista non ottemperi a tale obbligo nei casi in cui il consumatore è esonerato dalla concessione del termine supplementare “il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il risarcimento dei danni.”
L’infelice formulazione della norma nazionale può essere superata richiamando il testo dell’art. 18 della Direttiva che nei casi in cui il consumatore non ha l’obbligo di concedere il termine supplementare si esprime affermando che quest’ultimo “ha diritto alla risoluzione del contratto ipso iure”.
In sostanza si può concludere che solo in quest’ultimo caso, la gravità della condotta posta in essere dal professionista legittima la possibilità di ottenere dal Giudice, una volta accertata la sussistenza dell’inadempimento, la dichiarazione di risoluzione del contratto senza che sia necessaria una valutazione caso per caso della sua non scarsa importanza quale presupposto altrimenti essenziale e necessario ai sensi dell’art. 1455 Codice Civile per conseguire lo scioglimento del vincolo contrattuale.
In questi casi, infatti, è la legge che qualifica come gravi specifiche condotte inadempienti (astrattamente previste) rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento da parte del Giudice.
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