Capita spesso di avere a che fare con un’agenzia immobiliare per la compravendita di una casa. Quando matura il diritto alla provvigione per l’agente immobiliare?
Provvigione per l’agente immobiliare: quando deve riceverla?
Secondo la legge il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da un rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
La legge fa dipendere il diritto alla provvigione dalla conclusione dell’affare.
Ma cosa si intende per conclusione dell’affare?
Le parti, messe in contatto ed in relazione tra loro, per il tramite del mediatore, devono aver svolto trattative per la compravendita dell’immobile approdate alla formazione di un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse, in caso di inadempimento dell’altra di agire in giudizio, per pretendere la vendita dell’immobile o il risarcimento del danno.
Caso classico è quello dell’avvenuta conclusione del contratto preliminare.
Pertanto, qualora per un qualsiasi motivo, al contratto preliminare non segua la stipula del rogito notarile, la provvigione è comunque dovuta all’agenzia.
Quest’ultima, quindi, potrà agire in giudizio nei confronti di entrambe le parti per ottenere la condanna al pagamento della provvigione nella misura concordata oppure, in mancanza, in quella quantificabile facendo riferimento agli usi commerciali oppure delegando al giudice la sua quantificazione secondo equità.
E se l’acquirente finisce a trattare direttamente con il venditore?
Un’ultima riflessione merita il caso in cui la parte acquirente si sia rivolta ad un’agenzia per la ricerca di una casa e dopo aver visionato l’immobile, apprese tutte le informazioni necessarie per l’acquisto, nonché conosciuta l’identità del proprietario, decida di intavolare direttamente con la parte venditrice le trattative, poi sfociate nella firma del rogito.
L’agenzia, venuta a conoscenza dell’accaduto, può pretendere il pagamento della provvigione?
Il mediatore avrà comunque diritto alla provvigione qualora dimostri che la conclusione dell’affare, sebbene avvenuto direttamente tra le parti, non si sarebbe determinato senza la sua opera, ancorché quest’ultima sia consistita nella semplice attività di reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, come risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti.
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