La responsabilità del Diving Center per danni derivanti al subacqueo che abbia effettuato una immersione presso il centro, sotto il profilo civilistico, si configura come una responsabilità contrattuale, regolata dagli artt. 1218 e seguenti c.c.
Ed infatti, tra il sub che accede al diving center per essere coadiuvato/accompagnato nell’immersione ed il diving center medesimo intercorre un contratto, solitamente concluso in forma orale, con cui il diving center si obbliga a fornire i beni (in buono stato di manutenzione e privi di vizi e difetti) ed i servizi concordati (con la qualifica e l’esperienza che ci si può attendere da un centro specializzato), mentre il subacqueo si obbliga a pagare il prezzo concordato.
Qualora si verifichi un incidente durante lo svolgimento del contratto, il centro sportivo sarà tenuto responsabile dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente pattuite, ove ciò sia causalmente correlato al verificarsi del danno, secondo i principi generali della responsabilità civile.
Il diving center potrà quindi essere chiamato a rispondere di qualsiasi danno derivante da vizi o difetti dell’attrezzatura locata, quali la cattiva qualità dell’aria o l’errata miscela di gas contenuta nelle bombole, i difetti di funzionamento di GAV ed erogatore, il difetto di funzionamento o la carica delle torce e così via.
Oltre a ciò, sarà chiamato a rispondere dei danni derivanti da una cattiva, temeraria o imprudente organizzazione dell’immersione, quale l’utilizzo di mezzi di trasporto inidonei, l’insufficiente presenza di personale sia a bordo del mezzo di trasporto che durante lo svolgimento dell’immersione, la non qualificazione del personale utilizzato, l’aver praticato l’escursione in cattive condizioni climatiche/marittime o in previste condizioni avverse e, comunque, in tutti i casi in cui si accerti che il danno si è verificato per una causa addebitabile alla cattiva/insufficiente/omessa organizzazione.
Infine, il diving center potrà essere chiamato a rispondere, in concorso con la guida o l’istruttore subacqueo, dei danni derivanti da colpa dei medesimi soggetti.
Naturalmente il diving center dovrà essere esonerato da responsabilità per tutti quei danni che non siano causalmente ricollegabili al vizio o difetto, pur accertato, dell’attrezzatura, ovvero ad un comportamento imprudente dell’organizzatore o dei propri ausiliari, così come sarà pure esonerato da responsabilità nei casi in cui il sinistro si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.
Il diving center si può tutelare per la responsabilità civile sottoscrivendo una polizza assicurativa contro rischi ed infortuni, la quale interverrà a copertura delle somme che il centro dovesse essere condannato a pagare alla vittima dell’incidente qualora fosse riconosciuta sua una responsabilità nella causa dell’evento.
Il diving, inoltre, si può in parte tutelare (nei limiti di quanto verrà in seguito indicato) facendo sottoscrivere al subacqueo un modulo di scarico di responsabilità.
Tale modulo, richiedendo al subacqueo che lo compila l’autocertificazione sul proprio stato di salute, di esperienza e di altri dati personali, può servire ad esonerare il centro dai danni che dovessero derivare al subacqueo a causa di un precario/particolare stato di salute, ovvero ad una licenza subacquea inadeguata e altri dati rilevanti sulla persona, non dichiarati o falsamente attestati sul modulo nella parte informativa.
Al contrario, la sottoscrizione del modulo non varrà ad esonerare il centro subacqueo per quei danni direttamente riconducibili ad errore, imprudenza, imperizia dei gestori o dei propri ausiliari, o di vizi o difetti dell’attrezzatura locata.
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