Per la Cassazione, nel caso di lavoratore assente alla visita fiscale per assistere i figlio in ospedale, la multa è lecita se non sussiste urgenza.
I primi gradi di giudizio: il lavoratore assente alle visita fiscale per assistere il figlio
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sanzione disciplinare della multa irrogata al lavoratore poiché durante il controllo della visita medica domiciliare effettuata dall’Inps era risultato assente senza aver dato alcuna comunicazione della sua mancanza.
Il dipendente aveva dichiarato che l’assenza era da imputare al fatto che quel giorno si era recato presso il Pronto soccorso per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute tali per cui gli era stata diagnosticata un’orticaria idiopatica che lo aveva anche portato al ricovero.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’assenza non fosse giustificata perché il lavoratore avrebbe potuto giustificarla esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario notturno, non corrispondente alla visita fiscale. L’accesso al pronto soccorso avvenne ben prima e fu seguito da dimissioni, mentre il ricovero ordinario non aveva alcuna urgenza: la situazione dunque non era di un’urgenza tale da precludere la possibilità di comunicare l’assenza al datore di lavoro.
Il ricorso in Cassazione
Con il primo motivo di ricorso il legale del dipendente dichiara che in giudizio non è emerso alcun intento del ricorrente di sottrarsi dolosamente al controllo fiscale; inoltre, viene lamentata l’omessa motivazione da parte della Corte territoriale che non avrebbe adeguatamente esaminato e motivato la censura relativa al numero di visite mediche richieste dalla società datrice di lavoro per il periodo di malattia (tre nel giro di poco tempo).
Il dipendente richiama il principio secondo cui il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno in caso di intento persecutorio consistente in continue visite domiciliari tali da causare un aggravamento della malattia del dipendente.
La decisione della Corte
Il ricorso è ritenuto inammissibile con sentenza 24492/2019: il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nell’ipotesi di forza maggiore, una situazione improvvisa e cogente di necessità che rende indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (Cass. 14734/2004).
Queste situazioni non si sono verificate nel caso in esame: la sentenza esclude il nesso tra il momento dell’urgenza effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al Pronto soccorso), ma non sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore, tale da poter giustificare l’allontanamento dal domicilio. Inoltre, è mancato il preavviso di allontanamento al datore di lavoro.
La Cassazione ritiene del tutto estranea al caso la questione dell’ipotesi di danni introdotti dal comportamento datoriale.
Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
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