Lavoratrici madri

In una società moderna sempre più competitiva le donne hanno assunto un ruolo fondamentale anche e soprattutto nell’’economia di una famiglia. Avere un figlio è sicuramente una cosa meravigliosa ma… il lavoro? Quali sono le garanzie che la legge offre ad una lavoratrice madre? Ed il padre? Gli stipendi vengono compromessi?

Molti sono gli interrogativi che si pongono un futuro padre ed una futura madre che vogliono “mettere su famiglia…”.

Nel nostro ordinamento esistono specifiche tutele in favore delle lavoratrici madri, tutele che trovano la loro ragion d’’essere nel più generale principio richiamato dall’’art. 37 della Costituzione italiana secondo cui: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

Ed ancora, l’’art. 31 della Costituzione “…Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.” Occorre precisare che, sia le leggi, che i contratti collettivi di categoria, tutelano il dirigente come il lavoratore stipendiato o il professionista concedendo loro a seconda dei casi il diritto (ovviamente limitato nel tempo) di astenersi dal lavoro, di percepire uno stipendio anche nel periodo di astensione dal lavoro e di mantenere il proprio posto di lavoro al termine del periodo di astensione. Il lavoratore o la lavoratrice è tutelata anche in ipotesi di attività part-time alla stregua di un lavoratore a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 61/2000 – D.Lgs. n. 151/2001).

Ma quanto dura l’’astensione dal lavoro?
Esistono due tipi di astensione: una obbligatoria ed una facoltativa. L’’astensione obbligatoria in totale dura 5 mesi di cui 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto (è bene ricordare che bisogna consegnare sia al datore di lavoro che all’INPS il certificato di nascita). Esistono poi casi particolari – ad esempio i “parti a rischio” – in cui sarà possibile per la lavoratrice anticipare l’astensione 3 mesi prima della data del parto o posticipare l’astensione per 4 mesi successivi al parto.

E lo stipendio?
Esiste un diritto ad un’’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione che viene comunque garantito anche nelle ipotesi di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria.
Queste, se avvengono oltre i sei mesi dalla gravidanza, daranno diritto sia al congedo di maternità che all’’indennità per i 3 mesi successivi, esattamente come se si trattasse di un “normale” parto.

Ed i papà?
Per il rispetto di questi ultimi è bene concludere ricordando che anche loro sono tutelati e potranno -– ovviamente in alternativa al congedo di maternità -– richiedere il congedo di paternità per un periodo complessivo di 5 mesi. Anche in questo (ormai non raro) caso, per l’intera durata del congedo, il padre ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione.

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Avv. Emilio Trivoli
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