Le modalità di opposizione alle telefonate pubblicitarie indesiderate

Avete mai ricevuto telefonate pubblicitarie indesiderate?

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Al giorno d’oggi, sono davvero poche le persone che possono “vantarsi” di non essere mai state contattate telefonicamente a casa da un operatore per la proposizione di un’offerta commerciale.

I casi più frequenti riguardano – senza alcun dubbio – le offerte commerciali provenienti dalle grandi compagnie telefoniche e dalle società di distribuzione di luce e gas.

In virtù dell’espansione di tale approccio commerciale, con la presente trattazione andremo ad analizzare le possibili modalità di opposizione al c.d. marketing telefonico e ad evidenziare i rimedi attivabili dalle persone che vogliono contrastare questo tipo di fenomeno.

Il soggetto il cui nominativo e numero è registrato negli elenchi telefonici pubblici – c.d. abbonato o, per legge, contraente – ha diritto di opporsi alle telefonate pubblicitarie indesiderate e può farlo tramite due principali modalità: l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni e la segnalazione all’Autorità Garante della Privacy.

L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni consente all’abbonato di manifestare la volontà di non ricevere più telefonate per scopi commerciali o ricerche di mercato. L’iscrizione al Registro è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Finalità del Registro Pubblico delle Opposizioni – istituito con il D.P.R. 178/2010 – è quella di raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che, in uno scenario di maggior ordine e trasparenza, possono utilizzare gli strumenti del telemarketing.

Tuttavia, l’iscrizione al Registro impedisce solamente che le utenze presenti negli elenchi telefonici siano oggetto di chiamate promozionali, ma non esclude il ricevimento di tali chiamate a recapiti raccolti in base ad un consenso prestato diversamente, anche in maniera inavvertita, dall’interessato: ad esempio, in occasione dell’iscrizione a programmi di fidelizzazione o dell’acquisto di beni o servizi.

Infatti, in tali occasioni, l’interessato potrebbe aver manifestato il consenso all’utilizzo della propria numerazione telefonica per finalità di telemarketing e tale consenso potrebbe quindi rendere lecite le telefonate promozionali ricevute nonostante l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il cittadino che, nonostante l’iscrizione al Registro, continua a ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate può effettuare apposita segnalazione all’Autorità Garante della Privacy.

In tal caso, il Garante avvia – se opportuno – un procedimento istruttorio e sanziona l’azienda colpevole di aver violato la volontà espressa dell’utente iscritto nel pubblico registro di non ricevere telefonate pubblicitarie.

Prima di effettuare la segnalazione serve verificare che le telefonate indesiderate siano state ricevute dopo l’avvenuta iscrizione al Registro ed, in particolare, devono essere trascorsi quindici giorni dalla data dell’iscrizione affinché la stessa diventi effettiva. Inoltre, occorre accertarsi di non aver autorizzato il trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing all’operatore che ha effettuato la chiamata poiché, in questo caso, l’opposizione sarebbe infondata.

Anche il cittadino titolare di utenza riservata, cioè il cui numero non è presente nell’elenco telefonico pubblico, può opporsi alle telefonate commerciali indesiderate, segnalandole al Garante per la Privacy, previo accertamento di non aver autorizzato il trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing.

Al fine di garantire la tutela del consumatore e di consentire l’effettivo utilizzo del Registro Pubblico delle Opposizioni, l’operatore che effettua la telefonata pubblicitaria deve sempre rendere visibile il numero chiamante e deve far presente che i dati personali dell’interessato sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, oltre a fornire le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel Registro.

Nel caso in cui le modalità del telemarketing comportino una grave violazione della riservatezza e della privacy dell’interessato, la semplice segnalazione al Garante può non bastare, rendendosi necessario adire l’Autorità Giudiziaria.

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