Questo articolo riassume il webinar sulle responsabilità legali nella subacquea tenuto dall’Avv. Francesca Zambonin.
Responsabilità civile nella subacquea
Responsabilità contrattuale
- art. 1321 e ss. c.c. Nozione di contratto: il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
- art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
- art. 2222 c.c. Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
- 2230 c.c Prestazione d’opera intellettuale.
Responsabilità del Diving Center
La responsabilità del Diving Center si configura come una responsabilità contrattuale, regolata dagli artt. 1218 e seguenti c.c.
Ed infatti, tra il sub che accede al diving center per essere coadiuvato/accompagnato nell’immersione ed il diving center medesimo intercorre un contratto, solitamente concluso in forma orale, con cui il diving center si obbliga a fornire i beni ed i servizi concordati (con la qualifica e l’esperienza che ci si può attendere da un centro specializzato), mentre il subacqueo si obbliga a pagare il prezzo concordato.
Il diving center sarà chiamato a rispondere di qualsiasi danno derivante da:
vizi o difetti dell’attrezzatura
- cattiva qualità dell’aria;
- errata miscela di gas contenuta nelle bombole;
- difetti di funzionamento di GAV ed erogatore;
- il difetto di funzionamento o la carica delle torce e così via;
una cattiva, temeraria o imprudente organizzazione dell’immersione
- l’utilizzo di mezzi di trasporto inidonei;
- l’insufficiente presenza di personale sia a bordo del mezzo di trasporto che durante lo svolgimento dell’immersione;
- la non qualificazione del personale utilizzato;
- l’aver praticato l’escursione in cattive condizioni climatiche/marittime o in previste condizioni avverse e, comunque, in tutti i casi in cui si accerti che il danno si è verificato per una causa addebitabile alla cattiva/insufficiente/omessa organizzazione.
Potrà esonerarsi da responsabilità provando che:
- i danni non sono ricollegabili al vizio o difetto, pur accertato, dell’attrezzatura;
- ovvero non dipendono da un comportamento imprudente dell’organizzatore o dei propri ausiliari;
- nei casi in cui il sinistro si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.
Potrà tutelarsi attraverso il modulo di scarico di responsabilità.
Tale modulo, richiedendo al subacqueo che lo compila l’autocertificazione sul proprio stato di salute, di esperienza e di altri dati personali, può esonerare il diving da:
- danni derivanti da un precario/particolare stato di salute non dichiarato;
- licenza subacquea inadeguata;
- altri dati rilevanti sulla persona, non dichiarati o falsamente attestati.
Al contrario non varrà ad esonerare il centro subacqueo per quei danni direttamente riconducibili ad errore, imprudenza, imperizia dei gestori o dei propri ausiliari, o di vizi o difetti dell’attrezzatura locata.
Potrà sottoscrivere una polizza assicurativa contro rischi ed infortuni, la quale interverrà a copertura delle somme che il centro dovesse essere condannato a pagare alla vittima dell’incidente qualora fosse riconosciuta sua una responsabilità nella causa dell’evento.
Responsabilità dell’Istruttore
Obbligazione di mezzi e non risultato: l’istruttore non assume l’obbligo di far ottenere all’allievo un determinato risultato (ad es., ottenere il brevetto), bensì quello di addestrarlo mirando a tale scopo, pur senza poterlo garantire.
Deve possedere:
- conoscenza e competenza tecniche sportive;
- Capacità di valutare lo stato di apprendimento ed il livello di capacità acquisito dall’allievo;
- Controlli dell’attrezzatura sportiva utilizzata nell’addestramento, ecc.
Responsabilità contrattuale: negligenza, imprudenza, imperizia nello svolgimento del lavoro.
In caso di incidente all’allievo occorrerà:
- Provare il contratto intercorso tra le parti;
- Allegare (cioè dichiarare) l’inadempimento dell’istruttore quale causa del danno subito.
Per esonerarsi da tale responsabilità l’istruttore dovrà dimostrare:
- di non aver violato gli obblighi posti a proprio carico;
- che l’evento dannosi si è verificato per caso fortuito, forza maggiore o colpa del danneggiato.
Responsabilità della Guida
Occorre distinguere se l’obbligazione assunta dalla guida sia:
- di sostegno per subacquei poco esperti e di controllo dei medesimi durante l’attività subacquea;
- di mero accompagnamento di subacquei esperti su un sito di immersione sconosciuto ai partecipanti.
Nel primo caso, la guida assumerà una responsabilità che si avvicina a quella dell’istruttore e risponderà pertanto dei danni subiti dai partecipanti l’immersione se non prova di aver svolto la propria mansione con l’ordinaria diligenza e di aver fatto di tutto per evitare il danno (dovrà cioè provare che il danno si è verificato per caso fortuito o per forza maggiore).
Nel secondo caso, la responsabilità della guida-accompagnatore è più limitata ma la guida deve comunque svolgere le seguenti mansioni:
(Corte di Cassazione penale del 27/6/14 n. 27964)
- verificare la presenza, in capo ai partecipanti all’immersione, dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti;
- verificare la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell’escursione programmata;
- scegliere ed adeguare il tipo di immersione rapportato alle capacità tecniche degli escursionisti;
- adeguare alle effettive condizioni del mare ed ambientali l’originario programma, modificandolo, ove necessario, per garantire la sicurezza dei sub;
- impedire comportamenti rischiosi e contrari alla comune prudenza da parte dei partecipanti all’immersione.
Responsabilità extracontrattuale
- art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte: tali soggetti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti se non provano di non aver potuto impedire il fatto.
- art. 2050 c.c. Responsabilità per esercizio di attività pericolose: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Responsabilità penale nella subacquea
Norme rilevanti
- Art. 589 c.p. (omicidio colposo)
- Art. 590 c.p. (lesioni colpose)
Si tratta di delitti colposi d’evento a forma libera che tutelano il bene giuridico dell’incolumità personale. - Art. 593 c.p. (omissione di soccorso)
Impone che chi trova un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, è tenuto a prestare l’assistenza occorrente e a darne avviso all’Autorità. - art. 43, comma 3 c.p. (elemento psicologico del reato)
Disciplina l’ipotesi della colpa: vi è colpa quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. - Art. 40, comma 2 c.p. (rapporto di causalità): non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Obbligo di garanzia
Il contratto di prestazione d’opera stipulato tra l’istruttore o guida e l’allievo per l’insegnamento dell’attività subacquea, impone al primo un obbligo di garanzia, ovvero di protezione dell’allievo, a prescindere se questo sia stato o meno previsto espressamente dal contratto.
L’allievo è persona che non ha, e non può avere, tutte le conoscenze tecniche, le abilità, le esperienze necessarie a svolgere l’attività subacquea, ma le acquisisce attraverso il corso ed il conseguimento del brevetto.
Durante il periodo di addestramento l’istruttore, non si limita a insegnare i comportamenti da tenere, ma garantisce il “bene salute” dell’allievo, adottando tutte le misure necessarie atte a prevedere comportamenti errati posti in essere dall’allievo stesso.
Esclusione responsabilità
art. 45 c.p. (Caso fortuito e forza maggiore)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore che, costituendo un quid imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula completamente dal comportamento del soggetto agente.
Tuttavia, è evidente che nel campo delle attività c.d. “pericolose” la soglia di rimproverabilità giuridica a titolo di colpa, imputabile agli “addetti ai lavori”, si alza notevolmente in ragione della prevedibilità dell’evento e, soprattutto, della posizione di “protezione” che chi svolge tale professione è chiamato a ricoprire nei confronti dei suoi alunni e/o partecipanti.
Art. 54 c.p. (Stato di necessità)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.
Tale esimente “non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”.
Concorso di colpa
L’accertamento dell’eventuale colpa concorrente della vittima del reato rileva sia sotto il profilo penalistico, in riferimento alla pena ex art. 133 c.p., sia ai fini civilistici, nella determinazione del danno risarcibile, che, ai sensi dell’art. 1227, richiamato dall’art. 2056 c.c., diminuisce secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne derivano (Cass. Pen. N. 44660/2005).
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