I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza n.24696 del 2008 si sono espressi in merito allimputabilità al singolo condomino delle spese c.d. personali affermando il principio, già precedentemente espresso (Cassazione Civile 3946 del 1999) secondo cui è affetta da nullità – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.
Nel caso oggetto del giudizio, Tizio, proprietario di ununità immobiliare facente parte di un complesso condominiale, impugnava avanti ad un Giudice di Pace la delibera assembleare che disponeva di porre a suo carico il pagamento di Euro 382,87, quale spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del condominio per il recupero della somma di Euro 337,20, dovuta per il consumo di acqua.
In un primo momento, il Giudice di Pace respingeva il ricorso proposto da Tizio in quanto inammissibile ed infondato; il giudicante riteneva infatti che lassemblea condominiale disponeva di un titolo valido per far valere la sua richiesta di pagamento per lacqua consumata dallodierno ricorrente, che non aveva contestato il debito e che aveva provveduto al pagamento soltanto dopo aver ricevuto il sollecito da parte del legale. Le spese in questione non potevano quindi essere ripartite tra tutti i condomini proprio in conseguenza del ripetuto inadempimento dellodierno ricorrente.
Tizio ricorreva contro la decisione del Giudice di Pace in Cassazione ed i Giudici della Suprema Corte ritenevano che il Giudice di Pace aveva violato i principi informatori della materia (comunione e condominio), ritenendo legittima la delibera assembleare con la quale erano state poste esclusivamente a carico di un condomino le spese stragiudiziali relative al recupero di un credito del condominio nei confronti del condomino debitore.
Le spese (legali, tecniche, di manutenzione), infatti, che un amministratore sostiene nellinteresse del condominio anche se imputabili a comportamenti illegittimi di un singolo condomino hanno natura di contributo condominiale e devono permanere a carico della comunità condominiale che li ha autorizzati (fatta salva autonoma azione giudiziaria diretta al risarcimento del danno).
Solo a seguito dellaccertamento giudiziale tali spese possono essere addebitate esclusivamente a colui che abbia provocato la spesa.
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