Il decreto Legge14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni con la Legge 14 maggio 2005 n. 80 ha previsto la modificazione di varie disposizioni riguardanti la disciplina del divorzio.
Le modifiche introdotte tendono soprattutto a rendere più spedita la procedura diretta ad ottenere la sentenza di divorzio mediante l’introduzione di scadenze e termini posti a carico sia all’organo giurisdizionale, sia delle parti.
In particolare, a carico dell’organo giurisdizionale viene introdotto il termine di novanta giorni a partire dalla data di deposito del ricorso di divorzio nella cancelleria competente, entro il quale il Presidente del Tribunale deve fissare la data dell’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sè per esperire il tentavo di conciliazione dei coniugi e per i successivi incombenti; mentre, per quanto riguarda le parti, pone a loro carico l’onere di depositare, entro il termine fissato dal Presidente, la memoria difensiva comprensiva di tutti i documenti necessari all’espletamento della procedura, incluse le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate, necessarie per il calcolo dell’entità di un eventuale assegno di mantenimento (per il coniuge o per i figli).
Un’altra novità introdotta dalla nuova normativa riguarda la competenza del Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi e, solo ove questa manchi, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, ritenuti invece nella normativa previgente primo criterio di attribuzione della competenza per territorio.
Ancora, le modifiche introdotte dalla legge n. 80/2005 prevedono l’assistenza obbligatoria di un difensore, il quale deve essere sentito dal Presidente del Tribunale insieme ai coniugi in caso di fallimento del tentativo di conciliazione.
Infine, le modifiche apportate dalla Legge 80/2005 prevedono che, in caso di disaccordo dei coniugi sulle condizioni di divorzio, il Presidente fissi i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputi opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole ed inviti i coniugi a precisare le proprie conclusioni, rimettendo la causa al giudice istruttore, avanti al quale procederà nei modi, nelle forme e nel rispetto dei termini del processo civile.
Le disposizioni introdotte in tema di divorzio entrano in vigore centoventi giorni la data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 maggio 2005.
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