Il 25 Novembre, in tutto il mondo, si è celebrata la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.
Per tale occasione, si ritiene importante ricordare a tutte le donne che la Legge n.154/2001, concernente le “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure di protezione sia in ambito penale che civile.
In ambito penale, richiamiamo il precedente articolo: Misure contro la violenza in famiglia: misure coercitive
In ambito civile, invece, è importante ricordare che la legge n.154/2001 ha introdotto due norme: l’art. 342bis e l’art.342ter c.c..
L’art. 342bis c.c. prevede che il Giudice nel caso in cui la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, possa adottare i provvedimenti di cui all’art. 342ter c.c., ossia:
– l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’altro e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
– l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza delle donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti;
– il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati, fissando le modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
La misura di protezione non può avere durata superiore ad 1 anno, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dell’ordine, e può essere prorogata solo se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.
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