Il 28 marzo 2019 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che, tra l’altro, apporta alcune modifiche significative alla legittima difesa.
La difesa è sempre legittima?
Si tratta di un tema molto noto all’opinione pubblica e non solo agli “addetti ai lavori”, anche perché il partito di maggioranza lo aveva inserito tra i punti programmatici di governo.
Va premesso che con il termine legittima difesa ci si riferisce a quella norma del codice penale che consente al cittadino, entro certi limiti, di difendersi da solo, laddove lo Stato non sia in grado di garantirne la tutela.
La disciplina esisteva già ma con detta riforma vengono modificati i limiti entro cui la vittima dell’aggressione possa reagire senza incorrere in conseguenze per la sua condotta.
Cosa prevede la legge?
Prima della riforma, la difesa era legittima a condizione che la vittima fosse costretta a reagire “per la necessità di difendere un proprio diritto od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Pertanto i presupposti che dovevano sussistere affinché il reato venisse scriminato erano quelli dello stato di necessità, dell’attualità del pericolo e della proporzionalità tra difesa ed offesa.
Con la riforma si interviene unicamente sul requisito della proporzionalità che sempre sussiste nel caso in cui un soggetto si introduca nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o in esercizio commerciale contro la volontà dell’occupante e la vittima faccia uso di un’arma legittimamente detenuta al fine di difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui e vi è pericolo di aggressione.
Resterà da verificare per la sussistenza della legittima difesa, la presenza dei presupposti della necessità e dell’attualità.
Inoltre con l’aggiunta di un nuovo comma, “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.”
In quest’ultimo caso quindi, la difesa sarà sempre legittima senza la necessità di accertare la sussistenza degli altri requisiti dello stato di necessità e dell’attualità del pericolo.
Inoltre con un’ulteriore modifica, viene escluso l’eccesso colposo di legittima difesa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Le novità in materia di risarcimento del danno
La riforma interviene anche sull’aspetto del risarcimento del danno escludendo in ogni caso la possibilità per colui che è stato assolto dal reato per legittima difesa di essere chiamato dall’autore dell’intrusione (o dai suoi familiari) a risarcire il danno subito in sede civile.
In caso di condanna per eccesso colposo di legittima difesa, la persona offesa avrà diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.“
Le novità in materia di spese di giustizia
La riforma estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. É comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
Pertanto detti soggetti potranno sempre porre a carico dello Stato le spese legali per la loro difesa, a prescindere dal limite di reddito percepito.
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