Secondo il Tribunale di Venezia rientra tra le facoltà e responsabilità del datore di lavoro sospendere chi non attua correttamente le vigenti norme anti Covid sul lavoro.
Il processo approda davanti al Tribunale veneto quando il datore di lavoro decide di sospendere per tre giorni un dipendente che si è rifiutato di indossare la mascherina come previsto dalle vigenti norme anti Covid, ricorso accolto e ritenuto fondato dal giudice.
La vicenda
Il dipendente svolge la mansione di rappresentate dei lavoratori per la sicurezza nella società del ricorrente che durante il periodo dell’emergenza epidemiologica ha continuato ad erogare il servizio cercando di adottare tutte le misure più idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.
Il lavoratore però ritiene una pretesa illegittima la disposizione aziendale relativa all’utilizzo obbligatorio della mascherina da parte dei dipendenti anche all’interno degli spogliatoio, nei corridoi e nei bagni, ritenendo questi obblighi incostituzionali e illeciti. Nel corso dei mesi sono diversi gli episodi in cui il dipendente si presenta senza mascherina rifiutandosi di indossarla nonostante i solleciti; inoltre affigge nella bacheca aziendale un documento che invitava i lavoratori di tutto il reparto a non indossare la mascherina.
Comportamenti non giustificati né giustificabili
Per il Tribunale (sentenza del 4 giugno 2021) “i comportamenti contestati non sono giustificati né giustificabili e sono indubbiamente molto gravi a fronte del ruolo (di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) ricoperto dal lavoratore. L’avversione alla mascherina, che lo ha indotto a non indossarla in una riunione a cui erano presenti numerose persone e a contestarne apertamente l’obbligo di utilizzo in virtù di non meglio precisati principi costituzionali, non ha veramente alcuna motivazione.
Il datore di lavoro, quale garante dell’obbligo di tutela della salute dei lavoratori, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi.”
Sospensione legittima
Tra le misure che il datore di lavoro è chiamato a far applicare c’è anche la fornitura di mascherine e di altri dispositivi individuali obbligatori quando non è possibile garantire la distanza tra i dipendenti.
Per il giudice è quindi ingiustificato il mancato utilizzo della mascherina, essendo “poco credibile e comunque irrilevante il richiamo al caldo eccessivo. Le condotte del lavoratore sono sussumibili alla disposizione di cui al punto C2) del Codice Disciplinare che, testualmente, prevede: “Nel caso in cui un lavoratore non ottemperi alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza, verrà irrogata la sanzione, secondo la gravità del caso, del rimprovero verbale, fino a 10 giorni di sospensione”.
Inoltre, ricorda il giudice, il ruolo ricoperto dal dipendente rende particolarmente grave la condotta e legittima la sanzione irrogata della sospensione per tre giorni.
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