La legge 23 Marzo 2016 n. 41 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’autonoma fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime con il nuovo art. 590 bis del Codice Penale, disciplina in precedenza affidata alla previsione dell’art. 590 comma 3 c.p.
L’art. 590 bis c.p. si occupa, infatti, di disciplinare e di punire chiunque cagioni lesioni personali gravi o gravissime mediante la violazione di norme che disciplinano la circolazione stradale.
La norma che disciplina le lesioni stradali gravi o gravissime
Al primo comma l’articolo descrive la fattispecie base che prevede una pena della reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per lesioni gravissime, mentre i commi successivi descrivono un ventaglio di aggravanti, con aumenti di pena a seconda dei casi, così come segue:
- Colui che posto alla guida di un veicolo a motore sia in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, 2° co., lett. c, c. str.) oppure in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 c. str.) è condannato alla reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi; per le lesioni gravissime è prevista la reclusione da quattro a sette anni, con aumenti di pena rispetto a quanto accadeva in passato.
- Qualora lo stato di ebbrezza con tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (art. 186, 2° co., lett. b, c. str.), si distingue il trattamento sanzionatorio a seconda che il conducente eserciti o meno l’attività di trasporto di persone o di cose, di cui all’art. 186 bis, 1° co., lett. b, c e d, c. str.
- Altre ipotesi aggravate sono quelle commesse in violazione di specifiche norme stradali (mancanza di patente di guida valida; di assicurazione, velocità pari o superiore al doppio di quella consentita ecc.).
L’introduzione della nuova disciplina ha reso necessarie anche alcune modifiche al codice di procedura penale. Le più importanti sono:
- La possibilità di prelievo coattivo di capelli, peli e mucose anche in assenza del consenso del soggetto da sottoporre a perizia, previa ordinanza del giudice e solo ove ciò risulti indispensabile;
- la possibilità di accompagnamento coattivo al più vicino ospedale perché si proceda agli accertamenti in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi alle prove per verificare se sussistita lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la facoltà di arresto in caso di flagranza (art. 381, co. 2, lett. m-quinquiesp.p.) in caso di lesioni stradali gravi o gravissime aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 art. 590-bis c.p.;
- l’inserimento di termini acceleratori per la tempestiva definizione dei procedimenti.
La ratio della norma
L’intento del nuovo articolo 590 bis c.p. , sulla spinta di un’opinione pubblica allarmata dalla risonanza mediatica data a gravi incidenti (forse in passato passati sotto silenzio) e dalla sensazione di condanne non adeguate alla dimensione del fenomeno, pur con qualche perplessità nell’ambiente giuridico, è quello di reprimere in maniera più severa rispetto al passato le lesioni colpose nel contesto di sinistri stradali. Il presupposto per l’applicazione di questo articolo è appunto quello dell’accertamento di un’effettiva violazione da parte dell’agente di una norma del codice della strada (es. eccesso di velocità ecc.): pertanto, se la condotta che cagiona l’evento lesivo non corrisponde ad una specifica violazione di detta norma, non si potrà far altro che applicare in via residuale l’art. 590 che sanziona tutte le condotte colpose che hanno cagionato una lesione alla persona offesa (ma in maniera più lieve).
Procedibilità
L’art. 590 bis c.p. prevede un’autonoma figura di reato per la cui procedibilità non è richiesta la querela di parte; tuttavia nel mese di aprile 2018 è stato proposto un disegno di legge volto alla reintroduzione della procedibilità a querela per le ipotesi di reato delle lesioni stradali non aggravate. Allo stato attuale la procedibilità d’ufficio comporta l’inizio di procedimenti penali per il quali spesso non vi è alcuna volontà di procedere da parte della vittima. Nella maggioranza dei casi, infatti, la stessa è stata risarcita dall’assicurazione, perdendo, così, ogni interesse ad affrontare un processo penale solo per veder condannato penalmente l’autore del fatto. La risposta del Governo è però stata negativa in quanto si tratta di «fattispecie criminose di particolare allarme sociale» e pertanto l’art. 590 bis c.p. rimane procedibile d’ufficio ed il procedimento penale si avvia anche senza querela della persona offesa.
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