Il Senato della Repubblica ha recentemente approvato il disegno di legge A.S. 1146, intitolato “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che pone le basi per una disciplina nazionale sull’uso dell’IA.
Tra le varie novità, il provvedimento interviene in modo specifico sull’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte dei professionisti (le c.d. professioni intellettuali). L’obiettivo del legislatore è chiaro: consentire ai professionisti di beneficiare degli strumenti di IA, ma entro limiti precisi, così da garantire che la prestazione fornita resti fondata sul contributo intellettuale umano e che il rapporto di fiducia con il cliente non venga meno.
Di seguito analizziamo le principali disposizioni per comprendere come cambia (e come non cambia) l’attività dei professionisti alla luce di questo DDL.

IA come supporto strumentale, non sostituto del professionista
Il nuovo disegno di legge stabilisce espressamente che l’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata dai professionisti solo come strumento di supporto. In particolare, “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”. (Art. 13 documenti.camera.it)
Ciò significa che l’IA potrà affiancare l’esperto nelle attività ausiliarie, ripetitive o operative, ad esempio nell’elaborazione di dati, nella ricerca di informazioni o nell’analisi preliminare di documenti. Al contrario, le attività che richiedono giudizio, creatività, esperienza e conoscenza specialistica devono rimanere saldamente in capo al professionista umano. In altri termini, l’IA è ammessa “al fianco” del professionista per velocizzare e migliorare taluni compiti, ma non può rimpiazzarne il ruolo decisionale né il contenuto intellettuale della prestazione.
Prevalenza del lavoro intellettuale umano nella prestazione
Il principio cardine della riforma è che la prestazione d’opera professionale deve mantenere un prevalente contenuto intellettuale umano. La norma sopra citata insiste sulla “prevalenza del lavoro intellettuale” svolto dal professionista rispetto all’apporto dell’IA.
In pratica, anche quando il professionista si avvale di un software avanzato o di un modello di IA, il cuore dell’opera professionale deve rimanere il frutto dell’ingegno, dell’analisi e delle decisioni del professionista stesso. Questo approccio è coerente con i principi generali enunciati nel DDL: lo sviluppo e l’uso di sistemi di IA devono avvenire “nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, … assicurando la sorveglianza e l’intervento umano” ( art 3 documenti.camera.it).
In altre parole, il legislatore vuole assicurare che l’IA sia uno strumento e non un decisore autonomo: la responsabilità finale e le scelte critiche restano sempre in capo alla persona qualificata (l’avvocato, il medico, l’ingegnere, il commercialista, ecc.). Il professionista dovrà dunque integrare l’IA nella propria attività senza mai abdicarvi la propria funzione intellettuale e di giudizio.
Trasparenza verso il cliente e rapporto fiduciario
Un altro aspetto fondamentale introdotto dal disegno di legge è l’obbligo di informazione chiara e trasparente a carico del professionista nei confronti del cliente, ogniqualvolta si utilizzi l’IA nell’esecuzione dell’incarico. La norma prevede infatti che, “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” (art 13 documenti.camera.it).
In sostanza, l’avvocato, il consulente, il tecnico o qualunque altro professionista dovrà mettere a conoscenza il cliente, in modo comprensibile e completo, dell’eventuale impiego di strumenti di IA nell’attività svolta per suo conto. Questo obbligo di trasparenza mira a tutelare il rapporto fiduciario – cioè il rapporto di fiducia – su cui si fonda ogni relazione professionale: il cliente ha il diritto di sapere se parte del lavoro (ad esempio ricerca giurisprudenziale, analisi di bilancio, traduzioni tecniche, ecc.) è stata delegata a un sistema automatizzato, così da poter valutare con piena consapevolezza la natura della prestazione ricevuta.
La comunicazione dovrà essere chiara (evitando tecnicismi incomprensibili), semplice (alla portata del cliente medio) ed esaustiva (non omettendo aspetti rilevanti), in modo da non lasciare zone d’ombra sul ruolo svolto dall’IA nell’ambito dell’incarico professionale.
Implicazioni pratiche per i professionisti
In termini pratici, le nuove disposizioni delineate dal DDL sull’Intelligenza Artificiale impongono ai professionisti un attento bilanciamento nell’adozione di queste tecnologie. Da un lato, viene legittimato l’uso di tool di IA nello studio professionale o in azienda, riconoscendone i vantaggi in termini di efficienza e supporto operativo. Dall’altro lato, sono fissati limiti chiari: il professionista dovrà rimanere il protagonista intellettuale della prestazione, rispondendo personalmente della qualità e correttezza del servizio fornito.
Inoltre, l’obbligo di informativa verso i clienti implica che ogni studio o ufficio professionale dovrà adeguare le proprie procedure comunicative (ad esempio aggiornando lettere di incarico, policy interne e documenti di consenso informato) per esplicitare l’eventuale impiego di IA. In prospettiva, queste regole si tradurranno in una maggiore responsabilizzazione dei professionisti sull’uso consapevole dell’IA: chi esercita una professione intellettuale dovrà formarsi sulle potenzialità e sui limiti degli strumenti algoritmici, così da sfruttarli come valore aggiunto senza comprometterne l’etica e la deontologia.
In conclusione, il messaggio del legislatore è uno di equilibrio: l’Intelligenza Artificiale può diventare una preziosa alleata del professionista, purché rimanga un mezzo e non il fine, e purché la fiducia del cliente e la dignità intellettuale della prestazione professionale siano sempre preservate.
Consulta il testo integrale del disegno di legge su documenti.camera.it

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