L’istituto della mediazione

L’istituto della mediazione è stato approvato con il decreto legislativo n. 28 del 2010, attuativo della riforma del processo civile, la Legge n.69 del 2009.

Sono stati previsti, essenzialmente, 3 tipi di mediazione:

  1. facoltativa, quando viene scelta dalle parti senza che vi sia alcun obbligo di legge. Le parti possono intentare un procedimento di mediazione per la conciliazione di materie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo.

  2. obbligatoria, quando è impostata dalla legge. In proposito l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 afferma che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.
    L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

  3. giudiziale, quando è il giudice, con ordinanza, ad invitare la parte ad intraprendere un percorso di mediazione. Il Giudice può, in qualsiasi momento del processo vertente sulle materie civili o commerciali disponibili, sospendere lo stesso al fine di consentire alle parti di accedere alla mediazione.
    Il processo civile riprenderà solo nel caso in cui la mediazione abbia esito negativo ed il Giudice potrà tener conto della condotta tenuta dalle parti nel procedimento di mediazione.

Dal 21 Marzo 2011, il tentativo di mediazione delle controversie vertenti su diritti disponibili nel campo dei contenziosi civili e commerciali è diventato obbligatorio per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il c.d. Decreto Milleproroghe ha sancito, invece, il rinvio al 21 Marzo 2012 dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto i sinistri stradali e le liti condominiali.
Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso l’organismo di mediazione accreditato; il deposito della domanda, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento predisposto dall’organismo cui ci si rivolge (ogni organismo, infatti, utilizza il proprio).
L’art. 8 del D.Lgs n.28/2010 afferma che “all’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante
”.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale che deve, poi, essere omologato, su istanza di parte e previo accertamento delle regolarità formale dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo.
In caso contrario, sarà sempre possibile iniziare il normale iter giudiziario.

 

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