Mancata corresponsione del mantenimento e condanna al pagamento dei danni morali

“La decurtazione dell’assegno operata in modo sistematico dal coniuge tenuto al mantenimento dell’altro coniuge e del figlio costituisce inadempimento delle condizioni di separazione connotato dal requisito della gravità richiesto per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’’art. 709 ter, comma 2, c.p.c.”.

Nel caso de quo, la sig.ra X, con ricorso depositato presso il Tribunale di Padova, aveva richiesto, ai sensi del’l’art. 709 ter c.p.c., l’emissione dei provvedimenti opportuni nell’interesse del figlio, deducendo che il padre del bambino, dal quale essa si era consensualmente separata, aveva decurtato l’assegno di mantenimento, previsto per la stessa e per il minore, della metà.
I Giudici del Tribunale di Padova, con sentenza del 3 Ottobre 2008, condannarono il coniuge inadempiente, in forza dell’art. 709 ter, comma 2, c.p.c. al pagamento, in favore della sig.ra X, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore, della somma di Euro 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore.
Si rileva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato, ritardato o solo parziale pagamento del contributo di mantenimento a favore della prole rientra tra le inadempienze sanzionabili ai sensi dell’art.709 ter c.p.c..
L’art. 709 ter, comma 2, c.p.c. afferma che:
“in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  1. ammonire il genitore inadempiente;

  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico i uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 a un massimo di Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.”

L’’art. 709 ter, per poter dichiarare la responsabilità del genitore richiede l’estremo della “gravità”.
Nel caso di specie, il Tribunale di Padova aveva considerato “grave” l’inadempimento posto in essere dal padre del minore in quanto “la sig.ra X era priva di attività lavorativa e la decurtazione sistematica dell’assegno di mantenimento dovuto aveva creato un indubbio danno al minore giacchè, oltre al danno materiale, l’inadempimento sistematico aveva contribuito ad incrementare la conflittualità tra i coniugi, con evidenti ricadute negative sulle condizioni psicologiche del minore” condannando di conseguenza il padre al risarcimento del danno “morale” subito dal minore.
Tale sanzione si aggiunge e va a sommarsi alla eventuale richiesta di versamento di tutte le somme non corrisposte, aumentate degli interessi legali dalla data stabilita per il versamento al saldo.

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