Mantenimento del figlio maggiorenne

La sentenza n. 4102 del 21 febbraio 2007,della Corte di Cassazione Civile sezione I, affronta la questione del mantenimento del figlio maggiorenne.
Il Diritto al mantenimento è sancito dal codice civile. L’art. 147, in particolare, afferma “l’’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” I genitori nel crescere i figli devono tener conto e valorizzare le loro inclinazioni e aspirazioni, lo strumento per perseguire tale fine formativo è il mantenimento, con tutte le conseguenze economiche che ne discendono.
La questione a cui hanno risposto i Giudici, prendendo spunto dal caso concreto prospettato, riguarda il momento in cui cessa per i genitori l’’obbligo di contribuzione, in particolare, se il figlio maggiorenne abbia o meno diritto al mantenimento.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggior età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.” Secondo il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza in merito, vi è un vero e proprio obbligo dei genitori al mantenimento del figlio ultradiciottenne nel caso in cui quest’ultimo non abbia raggiunto una propria indipendenza economica, sempre che il figlio non sia “in colpa”, ovvero sempre che il figlio maggiorenne non riesca e non voglia trovare lavoro. Secondo le ultime sentenze della Suprema Corte, tra tutte quest’ultima in esame, si ritiene non in colpa quel figlio che rifiuti un lavoro non gratificante rispetto alla sua specifica preparazione, ovvero penalizzante relativamente alle attitudini ed interessi. Al contrario è colposo il comportamenti del giovane che sia svogliato nella ricerca di un lavoro, che si dedichi ad attività futili e improduttive, che sia in ritardo con gli studi per mancanza di volontà, impegno, capacità. In tutti questi casi, in cui il mancato raggiungimento di una propria indipendenza economica sia da attribuirsi a colpa del figlio maggiorenne, i genitori non saranno più tenuti al suo mantenimento. Per cui, il genitore obbligato al mantenimento, può liberarsi solo provando (l’’onere della prova della causa, che esclude il diritto al mantenimento, è posta ad esclusivo carico del genitore che nega il persistere delle condizioni che lo giustificano) che il figlio maggiorenne sia stato avviato ad un’’attività lavorativa tale da consentirgli di provvedere alle proprie esigenze, interrompendo le condizioni di dipendenza economica dalla famiglia.

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