Mantenimento figli: si può controllare come spende i soldi l’ex?

Buona parte del tuo stipendio finisce nelle tasche dell’ex partner con l’assegno di mantenimento e, dopo aver visto l’ennesima sua foto al mare sui social, ti chiedi se è possibile controllare come spende quei soldi? Spoiler: no, neanche se è per accertarsi che il denaro venga speso per i reali bisogni dei figli che avete in comune.

È possibile controllare come l’ex spende i soldi del mantenimento per i figli?

Si sa che il tema del mantenimento è sempre qualcosa di molto dibattuto: chi si è trovato coinvolto in una situazione di separazione o divorzio e ha dovuto trovare un accordo economico per il mantenimento dei figli nella maggioranza dei casi non è mai soddisfatto di quanto deciso. Il mantenimento è sempre percepito come o troppo alto (per la parte che deve pagare) o troppo basso (per la parte che lo riceve).

In ogni caso per la Cassazione non vige alcun diritto per chi versa l’assegno di avere un resoconto dettagliato sulla gestione delle somme disposte per il mantenimento del figlio.

Cosa dice la Cassazione sul mantenimento

 I giudici legittimità in più occasioni (ad esempio con la sentenza. n.12645/2015) hanno spiegato che non sussiste né un diritto per il genitore “pagante” né un obbligo per il genitore “ricevente” a presentare un resoconto delle spese sostenute per i figli in comune, ritenendo tale attività superflua.

La Cassazione ha infatti spiegato che tale obbligo sarebbe inutile perché il legislatore ha già previsto per il genitore non affidatario (che solitamente è colui che versa l’assegno di mantenimento per i figli) il diritto innegabile di prendere parte all’assunzione delle decisioni inerenti ai figli, potendo adire il giudice in qualunque momento nel caso non fosse d’accordo con le scelte prese dall’ex.

Cosa dice la legge sul mantenimento per i figli

L’art. 337 ter c.c. relativo a “provvedimenti riguardo ai figli” prevede espressamente che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.

Mantenimento dei figli: cosa stabilisce il c.c.

In merito al mantenimento dei figli, invece, questo spetta in egual misura ad entrambi i genitori. La lettera della norma, infatti, stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

    1) le attuali esigenze del figlio.

    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

    4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Come previsto dalla legge, è sempre possibile per il genitore non affidatario rivolgersi al giudice qualora abbia fondati motivi di ritenere che il genitore collocatario non assuma le giuste decisioni per il benessere del bambino.

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