L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggior età da parte di questi ultimi, ma prosegue fino al momento in cui il figlio raggiunge una propria indipendenza economica.
Il genitore che agisce nei confronti dell’altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, che è condizione legittimante l’azione ed oggetto di un accertamento giudiziale, mentre il genitore che vuole venga accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio deve “provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (tra tante, Cass. Civile n.19589/2011).
Il rigore del suddetto onere probatorio va, però, proporzionato all’avanzare dell’età del figlio, per il quale si chiede il mantenimento.
Il giudice non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell’obbligo di mantenimento ma la tutela della prole, sul piano giuridico, non può neppure protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura: con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, si ritiene venga meno l’obbligo di mantenimento.
Ed infatti, “la situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquistare l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità, principio che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convivono con essa”.
Si segnala, quindi, una sentenza emessa dai Giudici della Corte di Cassazione (sentenza n.18076/2014) nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “ ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” .
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