È successo di nuovo: hai schiacciato troppo l’acceleratore su quella strada tutta dritta che ogni volta ti frega e ti è arrivata l’ennesima multa per eccesso di velocità. Questa volta, però, prima di pagarla puoi seguire un nostro consiglio che, sulla base di quanto stabilito dal Tribunale di Ivrea, potrebbe permetterti di farti cancellare la multa se il dispositivo con cui è stata rilevato l’eccesso di velocità non è stato omologato.
Multa per eccesso di velocità cancellata
Il Tribunale di Ivrea, in riforma a quanto stabilito dal Giudice di Pace, interpellato da un automobilista multato per eccesso di velocità, riconosce l’erroneità della multa in quanto quest’ultima sarebbe stata erogata da un’apparecchiatura inidonea all’accertamento dei limiti di velocità poiché mancante della necessaria omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Come specificato dal Tribunale nella propria pronuncia il quadro normativo di riferimento è dato dal combinato disposto dell’art. 142 c. 6 del Codice della strada, il quale stabilisce che le “apparecchiature di rilevamento devono essere debitamente omologate” e dell’art. 201 del Codice della strada che prescrive che “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”.
Cancellazione multe per eccesso di velocità: cosa dice la giurisprudenza
Sul tema della cancellazione delle multe per eccesso di velocità per mancata omologazione degli autovelox in passato la giurisprudenza aveva ritenuto che le procedure di approvazione e di omologazione fossero da intendersi come alternative l’una all’altra (interpretando in modo letterale la locuzione “ovvero” contenuta nell’art. 201 c.d.s). In tempi più recenti però (con sentenze n. 10505/2024, 20492/2024 e 20913/2024) la Cassazione ha modificato il proprio orientamento stabilendo che i “procedimenti amministrativi di approvazione e omologazione non sono in realtà sovrapponibili ma distinti tra loro” motivo per cui le apparecchiature “solamente approvate” non possono essere ritenute anche omologate e pertanto sono da intendersi come inattendibili fonti di prova per la dimostrazione del rispetto o della trasgressione dei limiti di velocità.
Per la Corte la mera approvazione del dispositivo è solamente un passaggio per giungere all’omologazione perché “consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento, mentre l’omologazione consiste in una procedura che ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”.
La giurisprudenza fa quindi un’importante e precisa distinzione tra il concetto di “omologazione” e quello di “approvazione” dei dispositivi per la rilevazione della velocità, chiarando che quest’ultimo non è sufficiente per legittimare l’erogazione di multe ai trasgressori.
Per questo motivo il Tribunale di Ivrea accoglie l’appello dell’automobilista e annulla il verbale con cui era stata contestata la violazione del Codice della strada. Seguendo la decisione del Tribunale, dunque, impariamo che è bene controllare che l’autovelox sia omologato prima di pagare una multa, sapendo ora che è possibile farla annullare qualora non lo fosse.
Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale
Potrebbero interessarti anche questi articoli: