Niente appello in caso di condanna alla sola pena pecuniaria

Se mai venissi condannato a pena pecuniaria, fai bene attenzione a proporre appello: rischieresti di perdere solamente tempo e denaro. Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito che è inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta, nonostante la controversa giurisprudenza sul punto.

tenuità del fatto

Il caso del raccoglitore di funghi condannato al pagamento

Nel caso esaminato oggi l’imputato viene condannato a 500 euro di ammenda per aver raccolto funghi in un terreno all’interno del quale era vietata qualunque attività senza esplicita e necessaria autorizzazione, che l’imputato non aveva.

Contro la sentenza di condanna l’imputato propone ricorso in Cassazione che, però, non porta agli esiti sperati. La Corte con sentenza n. 47031/2022 rigetta l’eccezione sollevata dal ricorrente secondo la quale, essendo stato condannato solamente alla pena pecuniaria (nonostante il reato fosse punibile sia anche con pena detentiva), gli sarebbe stata preclusa la possibilità di “adire la Corte d’appello, e pertanto, di godere di due gradi di giudizi di merito, potendo impugnare la sentenza di primo grado solo con lo strumento del ricorso in Cassazione”.

In materia di impugnazioni penali, infatti, l’art. 593 comma 3 c.p.p. che disciplina i casi appello prevede che “Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa”.

Ricorso contro la pena pecuniaria: il contrasto giurisprudenziale

Sul tema, ammettono i giudici di legittimità, esiste un profondo contrasto giurisprudenziale. Anche alcune pronunce della stessa Cassazione hanno stabilito che l’inappellabilità dell’art. 593 c.p.p. “non opera in relazione ai reati puniti con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda per i quali il giudice abbia erroneamente applicato la sola pena dell’ammenda”. In questo caso, secondo i giudici, “l’illegittima applicazione della pena non può precludere al condannato l’accesso a un grado di giudizio”.

Vi è tuttavia un’altra corrente di pensiero, a cui la Corte di Cassazione nel caso in esame decide di aderire, secondo la quale “è inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta”.

Inappellabile la pena pecuniaria: la decisione della Cassazione

Per i giudici, il recente intervento normativo (art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 11/2018) che ha inserito nell’art. 593 c.p.p. tra le parole “sono inappellabili” l’espressione “in ogni caso”, non lascia scampo ad una differente interpretazione della norma se non quella di impedire l’appellabilità delle sentenze di condanna con le quali è stata disposta solo la pena pecuniaria.

Per questo motivo la Corte di Cassazione conferma l’inappellabilità della sentenza che ha irrogato la pena dell’ammenda al ricorrente, considerando per altro che dall’errore del precedente grado di giudizio il ricorrente ne ha tratto solamente vantaggio (essendo stato condannato solo a pagare un’ammenda e non anche a scontare una pena detentiva).

La Corte di Cassazione, con tali motivazioni, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

studio legale zambonin

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