Niente immersioni? Risarcito

Con la sentenza n.4372 del 20 Marzo 2012, i Giudici della Suprema Corte, ancora una volta, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patiti da un turista durante l’esecuzione di un pacchetto di viaggio.
La particolarità – e l’interesse – della pronuncia in esame, sta nel fatto che il disservizio subito dal turista, che ha determinato la pronuncia di risarcimento, è consistito nella rilevata impossibilità di effettuare immersioni subacquee.
Nel caso oggetto della sentenza, il turista aveva acquistato un soggiorno nell’isola di Creta nel periodo tra il 15 e il 22 Aprile per due persone, con possibilità di fare immersioni subacquee, attività che costituiva per l’attore motivo determinante della conclusione del contratto, come espressamente dichiarato all’agenzia di viaggio presso la quale aveva acquistato il pacchetto turistico.
Sennonché, giunto in loco, il turista scopriva che era impossibile fare immersioni, in quanto l’attività subacquea, secondo un regolamento locale nell’isola, era vietata sino al 20 Maggio.
Il Giudice di Pace adito in prima istanza, ed il Tribunale in seguito adito per l’appello alla sentenza di primo grado, rigettavano la richiesta risarcitoria dell’attore.
In particolare, nella causa di primo grado, il Giudice di Pace accoglieva la domanda limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno morale, liquidato in Euro 100,00. Proposto appello avverso tale decisione, il Tribunale al contrario, mandava assolta la società di viaggi da ogni pretesta risarcitoria.
Il subacqueo non si arrendeva neppure a quest’esito negativo e proponeva ricorso alla Corte di Cassazione per vedere riconosciuti i suoi diritti, e questa volta la sua perseveranza è stata premiata.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha infatti accolto il ricorso del turista annullando la decisione del Tribunale.
La Corte ha ritenuto che, avendo il turista scelto la vacanza proprio per le caratteristiche offerte dal pacchetto turistico acquistato, ossia per la possibilità di fare immersioni, le condizioni prospettate dall’organizzatore costituissero pattuizioni contrattuali vincolanti, la cui violazione non potesse che essere sanzionata con il risarcimento del danno.
Ed infatti dispone la Corte: “la causa del contratto, così come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze n.10490 del 2006, n.16315 e n.26956 del 2007, non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tout court dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico – individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul fatto che il turista avesse acquistato il viaggio con lo scopo di poter praticare l’attività subacquea; poiché ciò non è stato possibile a causa del divieto imposto dalla normativa locativa dell’isola, i Giudici hanno ritenuto sussistente la responsabilità del Tour Operator che, reso edotto della precisa volontà del Cliente, avrebbe dovuto essere a conoscenza ed informare il turista del divieto.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte che “l’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall’operatore turistico rientrano tout court nell’orbita del rapporto contrattuale; le omissioni di informazioni rilevanti da parte del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale; il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura ex art. 2702 c.c., sottratta alla libera valutazione e libero apprezzamento del Giudice di merito”.
Infine, occorre precisare che, trattandosi di un caso occorso nel 2001, la materia è stata regolata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.111 del 1995, che disciplinava la materia turistica prima del Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/2005) ed ora del Codice del Turismo (D.Lgs. n.79/11).

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Articolo pubblicato sul magazine di subacquea ScubaZone

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