Niente legittima difesa se basta allontanarsi per evitare la lite

La Cassazione ha escluso la legittima difesa nel caso in cui un uomo reagisca violentemente ad un colpo della ex moglie se non è in pericolo di vita e gli sarebbe bastato allontanarsi per cessare la lite.

Niente legittima difesa se bastava allontanarsi per evitare la lite

Legittima difesa: i fatti

Un uomo ha presentato ricorso in Cassazione contestando la decisione di condanna nei suoi confronti. Secondo quanto stabilito dal Tribunale la mattina del 24 luglio 2014 l’ex moglie dell’imputato era stata colpita dal coniuge legalmente separato che si era recato a prendere il figlio nell’esercizio del diritto di visita. Secondo la ricostruzione dei fatti, nell’ambito di una litigata per il figlio la donna avrebbe aggredito l’uomo alle spalle tirandogli un pugno, e l’imputato avrebbe reagito violentemente spintonandola e colpendola, facendo partire così un reciproco scambio di manate e pugni.

Secondo la ricostruzione dell’imputato nel corso della ‘contesa’ per il figlio, l’ex moglie lo aveva colpito per prima alle spalle, e lui avrebbe colpito la donna fortuitamente, istintivamente e per reagire e proteggere il bambino. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto inverosimile che un colpo fortuito potesse avere causato le lesioni diagnosticate (trauma contusivo alla spalla, al braccio e al gomito destro), ritenendo che al momento della lite tra i coniugi sfociata con il colpo del marito non ricorresse una situazione di legittima difesa, per l’assenza della necessità di difendersi, ben potendo l’imputato allontanarsi senza reagire. Per questo motivo il Tribunale ha confermato la decisione del giudice di Pace che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di lesioni personali ai danni dell’ex moglie.

La decisione della Cassazione

La Cassazione con sentenza 28336/19 concorda con il Tribunale ricordando che “è configurabile la legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione” (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali’, Rv. 272080), mentre non è configurabile allorché, come nella fattispecie concreta, il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605).

Nel caso in esame, infatti, pur ammettendo che l’imputato fosse stato colpito dall’ex moglie alle spalle, “non ricorreva alcuna situazione di pericolo per la propria incolumità fisica, tale da integrare la necessità di difendersi, ben potendo egli, nell’ambito di una banale lite tra ex coniugi, limitarsi a neutralizzare se necessario  l’offesa e ad allontanarsi”.

Oltre ad evidenziare che i traumi contusivi descritti nel referto del P.S. appaiono pienamente compatibili con la dinamica dei fatti narrata dalla persona offesa, la Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che anche l’irritazione momentanea per gli ostacoli asseritamente frapposti dall’ex moglie all’esercizio del diritto di visita del figlio, che avrebbe determinato il colpo, non sarebbe elemento in grado di escludere la coscienza e volontà del fatto.

Per questi motivi, e ritenendo che alcune delle lamentele – parte delle quali dedotte in maniera generica – sollevate con il ricorso facciano riferimento ad una rivalutazione del merito senza nuovi elementi di prova,  la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

studio legale zambonin

Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188

Non si effettua consulenza legale gratuita.

È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.