Niente multa per i motorini che utilizzano le corsie preferenziali

La Cassazione ha parlato: i motorini sono sufficientemente agili e veloci da non costituire un problema per il traffico dei mezzi pubblici, quindi possono viaggiare anche sulle corsie preferenziali senza rischiare di prendere una multa.

Moto sulle corsie preferenziali

Il caso è approdato in Cassazione dopo che il Giudice di pace ha accolto l’opposizione di un motociclista annullando i verbali di multa che si era visto recapitare, tutti relativi al violato divieto di circolazione nelle corsie riservati ai mezzi pubblici. Secondo il giudice di primo grado la norma del Codice della Strada che impone il divieto non è da imporre anche a motorini e scooter, essendo questi di ridotte dimensioni inidonee a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici. Il Giudice di pace, però, dispone la compensazione delle spese di lite per la sussistenza di “giusti motivi”.

Contrario alla compensazione, il ricorrente decide allora di impugnare la sentenza dinnanzi al Tribunale di Bologna che, però conferma il giudizio di primo grado sostenendo che “si fonda su un’interpretazione dell’art. 7 del Codice della Strada del tutto innovativa, individuandone la ragione nella volontà legislativa di garantire che i mezzi pubblici possano circolare in maniera spedita senza intralci, intralci che il Giudice di Pace ravvisa solo nei veicoli privati a quattro ruote, escludendo quelli a due ruote, in tal modo giungendo ad affermare che sarebbe carente di offensività in generale la circolazione di questi ultimi in tali aree”.

In sostanza, per il Tribunale, la presenza di moto sulle corsie destinate ai mezzi pubblici non costituisce un problema poiché facilmente spostabili al sopraggiungere del mezzo. Anche in questo caso, però, viene confermata la compensazione delle spese di lite.

Il problema della compensazione e dell’assoluta novità

Nel ricorso in Cassazione il ricorrente denuncia la violazione del principio di soccombenza di parte facendo riferimento alla scelta del Tribunale di ritenere “assoluta novità” l’interpretazione (confermata in secondo grado) del Giudice di pace relativa alla completa inoffensività dei mezzi a due ruote per la circolazione sulle corsie preferenziali. Il motivo di compensazione, per il Tribunale, deriva proprio dalla novità della questione, considerando che l’unico precedente è rappresentato da una decisione dello stesso Giudice di pace di Bologna (sen. 5165/2018).

Secondo il ricorrente la decisione viola il principio di soccombenza, in considerazione del fatto che la decisione adottata non è del tutto innovativa essendoci anche un precedente anche nella sentenza di Cassazione n. 26311/2006. Per i giudici di legittimità, però, l’interpretazione del Tribunale sul tema della ripartizione è conforme alla giurisprudenza della Corte, motivo per cui non ci sono elementi per mutare questo orientamento. Viene ricordato che, per poter compensare le spese, la “novità della questione deve essere esplicitamente motivata e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa”.

E in questo senso, per la Corte, il Tribunale di Bologna ha correttamente motivato la propria decisione: la Corte dichiara inammissibile il ricorso del motociclista che, già graziato dal pagamento delle multe, dovrà pagare le spese del secondo grado di giudizio.

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