Non è prevista la sospensione della patente per l’ubriaco in bicicletta

La Suprema Corte, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 19413 del 6 maggio 2013, ha ribadito, richiamando giurisprudenza di legittimità consolidata, che per effetto dell’art. 219 bis del Codice della Strada, introdotto con la Legge n. 94/2009, anche quando la violazione dell’art. 186 Codice della Strada è stata commessa dal conducente di un ciclomotore, vi è la sospensione del certificato di idoneità alla guida. La norma ha, pertanto, enunciato che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida “posseduto” ovvero alla patente “posseduta”.
E’ chiaro, pertanto, che la sospensione di cui si discute può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida del veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la Legge prevede la sospensione medesima.
Dunque, la pena accessoria de qua non può essere applicata all’ubriaco fermato in sella alla propria bicicletta.

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