Il Giudice di Pace di Maddaloni, con sentenza del 28/10/2008 ha accolto il ricorso promosso da un automobilista avverso un verbale daccertamento per eccesso di velocità, ossia violazione dellart. 142, comma 8 del Codice della Strada, riconoscendo la violazione della procedura di notificazione della sanzione e, quindi, la nullità della stessa.
Ai sensi dellart. 384 D.P.R 495/92, lettera A, rientra tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata laccertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dellillecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari; secondo il Giudice, in tali casi, laccertamento si completa con la notifica del verbale, che è parte integrante della legittimità dellintero procedimento sanzionatorio.
A norma dellart. 201 C.d.S., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con lindicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 150 giorni dallaccertamento, essere notificato alleffettivo trasgressore; alla notifica si provvede a mezzo degli organi indicati allart. 12, ossia ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nellambito del territorio di competenza, a mezzo dei messi comunali o di un funzionario dellamministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Dalla documentazione prodotta risultava che laccertamento della violazione al Codice della Strada imputata al ricorrente era stata notificata a mezzo del servizio postale nazionale, così come prescritto; il plico però non era stato depositato presso lufficio postale dal servizio di polizia municipale ma da un terzo estraneo al procedimento, ossia da una ditta privata svolgente servizi di elaborazione dati per conto di terzi, commercio e noleggio di misuratori e sistemi elettronici per il controllo e la sicurezza del traffico stradale.
Il fatto che un terzo, estraneo, abbia proceduto al deposito del plico presso lufficio postale, ha determinato linvalidità del procedimento sanzionatorio, in quanto competenti a procedere alla notificazione sono solo gli organi indicati dalla legge.
Afferma il Giudice: la validità del procedimento sanzionatorio del resistente si è interrotta con laffidamento al terzo estraneo del deposito del plico presso lufficio postale di partenza e pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.