A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza “pilota” dell’8 gennaio 2013 – causa Torreggiani + altri c. Italia) che ha giudicato le condizioni dei detenuti italiani una violazione degli standard minimi di vivibilità e una situazione di vita degradante (violazione dell’art. 3 della CEDU) ed ha imposto all’Italia di risolvere il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari, indicando il ricorso a pene alternative al carcere quale possibile soluzione dell’endemico problema, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, ha approvato, nei giorni scorsi, un decreto Legge in materia penitenziaria.
Il testo nasce, pertanto, dall’esigenza di sanare il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano prima di ulteriori condanne e dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali, nel rispetto dell’esigenza di tutela e di sicurezza della collettività.
In sintesi, le principali riforme sono le seguenti:
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AFFIDAMENTO IN PROVA
Il “tetto” di residuo pena da scontare per il quale si può beneficiare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sia ordinario che terapeutico, viene innalzato da 3 anni a 4 anni. Inoltre, se nel corso della misura alternativa il reo subisce una nuova condanna, il Giudice può concedere, dopo una attenta valutazione, “la prosecuzione di detta misura”. -
I DOMICILIARI OBBLIGATORI
L’istituto “temporaneo” della esecuzione presso il proprio domicilio degli ultimi 18 mesi di detenzione, introdotto dalla Legge n. 199 del 2010, si stabilizza ed entra a fare parte, definitivamente, del Codice.
Un detenuto potrà, pertanto, trascorrere a casa gli ultimi 18 mesi di detenzione, previa valutazione del Magistrato sulla sua pericolosità sociale. -
BRACCIALETTO ELETTRONICO
L’ampliamento della possibilità di utilizzo del c.d. braccialetto elettronico (previo consenso del reo) per chi sconta la pena fuori dal carcere (per esempio in detenzione domiciliare, permessi, lavoro esterno…) “rappresenta una sicura garanzia in ordine al mantenimento di adeguati standard di controllo istituzionale dei detenuti”.
Il Magistrato è, altresì, tenuto a motivare la sua decisione di “non utilizzo” di tale strumento. -
LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE
Introduzione della misura “a tempo” (dal 1 gennaio 2010 al dicembre 2015) della c.d. “liberazione anticipata speciale” che amplia a 75 giorni (in luogo dei 45 attuali) la riduzione per ciascun semestre di pena scontato.
L’applicazione retroattiva della norma (1 gennaio 2010) è determinata dalla data di inizio (?) dell’emergenza carceraria e alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, come abbiamo avuto modo di analizzare, ha imposto al nostro Paese “l’adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento negli istituti di pena”.
Non si tratta, certamente, di una misura automatica che porta ad una liberazione immediata di un numero elevato di detenuti, ma è “spalmata nel tempo” e, in ogni caso, sottoposta al vaglio del Giudice che dovrà (sempre) valutare il comportamento dei singoli condannati e la loro “partecipazione all’opera di rieducazione”. -
NUOVA IPOTESI DI REATO IN TEMA DI SPACCIO DI STUPEFACENTI
La novella prevede, inoltre, che “se per la qualità e quantità della sostanze”, lo stupefacente è “di lieve entità”, è prevista una pena detentiva da 1 a 5 anni e una pena pecuniaria da 3.000 a 26.000 Euro. Viene introdotta, pertanto, una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza attenuante, che con il sistema del “bilanciamento tra circostanze” comportava, a volte, l’annullamento della attenuante “di lieve entità” e la determinazione di pene molto alte e sproporzionate al fatto concreto. -
GARANTE DEI DETENUTI
Vengono rafforzati gli strumenti di tutela extragiudiziale dei soggetti “in vinculis” con l’istituzione della figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o, comunque, private della libertà personale e viene previsto un nuovo strumento giurisdizionale davanti al Magistrato di Sorveglianza finalizzato a tutelare i loro diritti.
Inoltre sono previsti “agevolazioni e sgravi fiscali per le imprese che decidono di assumere alle proprie dipendenze detenuti”. -
ESPULSIONE CITTADINI ENTRA UE
Si è deciso di intervenire anche sulla disciplina dell’espulsione di cittadini non appartenenti alla UE “attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura” e attraverso un più efficace coordinamento tra i vari organi coinvolti nell’iter processuale (secondo statistiche del Ministero della Giustizia il 30/7/2013 su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non UE).
Le modifiche introdotte riguardano, soprattutto, l’ampliamento dell’adozione dell’art. 16 della Legge Bossi-Fini (espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione), anticipando le procedure di identificazione subito dopo la carcerazione ed evitando il frequente transito dal carcere ai CIE (con un notevole risparmio di spese e di impegno delle Forze di Polizia).
“Viene da sé che restano ferme le misure di rigore nei confronti delle forme più aggressive di criminalità organizzata, mentre gli istituti di favore introdotti non impediscono, in caso di successive condotte negative da parte dei beneficiari, di attivare efficaci meccanismi reattivi, impedendo ogni successivo accesso a soluzioni di tipo premiale”.
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Attendiamo, speranzosi, le novità sul processo penale, previste per il prossimo anno, mentre, nei giorni scorsi, è stato varato un disegno di Legge in materia civile con lo scopo di snellire e accelerare i procedimenti: sentenze brevi, giudice unico in appello per determinate materie, garanzie per i creditori, responsabilizzazione dei difensori per evitare cause temerarie…
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