Novità iva nell’edilizia: reverse charge

L’art. 1 comma 44 della legge Fnanziaria 2007 modifica l’art 17 DPR 633/72 per quanto riguarda l’applicazione del “reverse charge” alle prestazioni rese nel settore dell’edilizia, con decorrenza 1/1/07.

Ma in cosa consiste il reverse charge? Come previsto all’art 17 comma 1, qualora siano verificati i tre requisiti necessari perché una certa operazione sia assoggettabile all’iva (requisito soggettivo, oggettivo e territoriale), la legge individua convenzionalmente come debitore d’imposta nei confronti dello Stato chi effettua la prestazione o cede il bene.
In deroga al principio generale, con il meccanismo dell’inversione contabile, diventa il destinatario della prestazione, quando soggetto passivo d’imposta in Italia, l’obbligato all’assolvimento dell’imposta invece del cedente/prestatore.
Questo comporta che il cedente/prestatore dovrà emettre fatture senza l’addebito dell’iva con la dicitura “non imponibile ex art. 17 comma 6 lettera a”. Sarà compito del soggetto ricevente la fattura integrarla con la corretta iva e registrarla sia sul registro vendite che acquisti.
Questa novità che sembra di poco conto ha provocato una serie di problemi interpretativi, risolti con la circolare n. 37/E del 29/12/06.
La norma colpisce “le prestazioni di servizi compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Primo problema la definizione di settore edile: per fugare dubbi sono considerati appartenenti a questo settore le imprese con classificazione delle attività nel gruppo F (costruzioni) del codice ATECOFIN 2004.
Secondo problema la definizione di contratto interessato: il meccanismo del reverse charge non si applica dal soggetto appaltatore nei confronti delle imprese di costruzione per lavori direttamente svolti. Solo i soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principali sono obbligati all’inversione. Attenzione perché nella stessa circolare si estende al contratto di prestazione d’opera quanto previsto per il subappalto. Ne sono invece esplicitamente escluse le prestazioni d’opera intellettuali rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.
Il meccanismo del reverse charge ha però nei confronti delle imprese che lo applicano un effetto collaterale, emettendo fatture per gran parte “non imponibili”, finiscono per essere in breve tempo in credito d’iva nei confronti dello Stato. Per ovviare a questo lo Stato ha previsto due agevolazioni:

1. chiedere a rimborso il credito iva maturato. E’ stato esteso ai subappaltatori quanto previsto all’art. 30 comma 3 DPR 633;
2. elevare il limite massimo compensabile nell’anno da euro 516.456,90 ad euro 1.000.000,00.

Fabio Maestri
Dottore Commercialista
info@iltuolegale.it

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