Il recente decreto legislativo n. 53/2010 entrato in vigore il 27 aprile 2010 ridisciplina i rapporti tra la PA committente e le imprese interessate all’affidamento di appalti e forniture pubbliche.
Tra gli aspetti che sono stati oggetto di intervento normativo innovativo spicca la fase intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, avendo il legislatore nazionale attuato l’indicazione comunitaria di assicurare all’aspirante contraente non prescelto dalla PA efficaci mezzi di tutela rivolti a consentirgli di conseguire tutte le utilità dall’auspicata (dal suo punto di vista) ribaltamento dell’esito della gara.
In questa prospettiva la disciplina positiva tende a rafforzare la posizione del concorrente non soddisfatto dall’esito della gara consentendogli di far valere le sue ragioni di fronte al Giudice prima possibile e comunque prima della conclusione del contratto, essendo intuibile che questa, al di là di ogni considerazione sulla sua “resistenza” giuridico – formale rispetto alla sua impugnativa, costituisca il fatto compiuto ovviamente ancor più materialmente compiuto se alla stipula del contratto sia seguita l’immediata sua esecuzione, D’altra parte il legislatore, mette a disposizione del concorrente insoddisfatto efficaci strumenti di tutela preordinati a impedire la conclusione del contratto (e contestualmente a invalidare il procedimento di scelta del contraente).
E’ nel quadro appena descritto che si è inserita la direttiva 2007/66/CE, con la quale il legislatore comunitario ha inteso porre rimedio a una serie di lacune emerse a seguito della applicazione delle norme processuali in materia di appalti pubblici, coordinate a livello europeo dalle precedenti direttive 89/665/CE, 92/13/CE, 2004/17/CE e 2004/18/CE. In particolare, da uno studio svolto dalla Commissione per verificare l’efficacia degli strumenti di tutela a disposizione dei partecipanti delle procedure a evidenza pubblica è risultato che non soltanto nell’ordinamento italiano, ma nella generalità dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri, “figura in particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatici desiderose di rendere irreversibili le conseguenze di una decisone d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto” (così il IV “considerando delle Direttive 2007/66/CE). Per far fronte a tale problematica, la Direttiva ha previsto l’introduzione negli ordinamenti degli Stati membri di tre periodi di stand-still.
E’ previsto che il contratto di appalto non possa essere stipulato prima del decorso di dieci (o quindici) giorni dal momento dell’invio o della ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto ai candidati interessati. Infine, la stipula del contratto è differita per il periodo di tempo intercorrente tra la proposizione di un ricorso e la decisone sulla domanda cautelare ovvero sul merito del ricorso. Tra le sanzioni a carico dell’amministratore che non abbia rispettato i periodi di stand-still, la più rilevante è la “privazione degli effetti del negozio”, prevista nelle ipotesi in cui la violazione del termine dilatorio abbia privato il concorrente della possibilità di ricorrere avverso atti di una procedura ed evidenza pubblica illegittima prima della stipula del negozio, pregiudicando la sua possibilità di vedersi aggiudicare l’appalto. Nei casi meno gravi la Direttiva prevede invece che l’amministrazione possa essere sanzionata mediante l’applicazione di sanzioni pecuniarie, ovvero mediante la riduzione della durata del contratto già stipulato.
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