Con sentenza n. 15324 del 21 luglio 2005 la Prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito nuovi limiti alla validità delle sanzioni amministrative, affermando che la multa fatta ad una distanza superiore a cento metri può essere annullata per difetto di prova.
La Suprema Corte ha infatti confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bressanone relativa all’annullamento di due verbali di contravvenzione, stabilendo che una distanza di 150 metri non può consentire al Pubblico Ufficiale una credibile valutazione in merito ai fatti ed ha ribadito il principio secondo il quale “con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi, ex art. 2700 c.c., in forza della sua natura di atto pubblico, oltre che riguardo alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri atti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste né con riferimento ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale inerisca non alla percezione di una realtà statica (come, ad esempio, la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì all’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante”.
Ne consegue che si possono contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale quando esse siano basate su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e pertanto suscettibili di errore di fatto, senza la necessità di proporre querela di falso, non essendo le stesse affermazioni coperte dall’efficacia di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c.. Per superare le affermazioni del pubblico ufficiale, pertanto, sarà sufficiente fornire delle prove capaci di vincere la presunzione di veridicità del verbale (così anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 9909/2001.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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