Nuovo interesse per le aggregazioni aziendali

Nella circolare n. 16E del 21/3/07 a commento dei commi 242-249 legge Finanziaria si prevede una norma agevolativa volta ad incentivo delle aggregazioni aziendali. Qualora nel biennio 2007 – 2008 si effettuassero operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento neutrale tra società aventi i requisiti di cui dirò in seguito, vi è la possibilità di avere pieno riconoscimento fiscale, gratuito, al disavanzo da concambio che si manifesti in tali operazioni (fino ad un limite di 5.000.000 di euro).
L’agevolazione non è di poco conto se si considera che tali operazioni straordinarie sono considerate sempre fiscalmente neutre per cui, fin ad oggi, era impossibile attribuire un maggior valore fiscale ai beni contenuti nelle aziende attrici dell’operazione. Solo in passato vi era stata la possibilità di affrancare, ma a pagamento, un eventuale disavanzo da concambio, norma in seguito abrogata. Ai fini di evitare comportamenti elusivi questo “bonus” viene concesso solo al manifestarsi di tassativi requisiti.
Innanzi tutto i soggetti interessati sono quei soggetti che realizzano una società finale (intesa come quella risultante dall’operazione straordinaria) riconducibile ad una delle seguenti forme: spa, sapa, srl, soc. cooperative e soc. di mutua assicurazione residenti in Italia.
Si precisa che l’agevolazione riguarda solo il disavanzo da concambio e non quello da annullamento.
E’ inoltre necessario che le imprese siano operative da almeno due anni, non facciano parte dello stesso gruppo societario e non siano controllate dallo stesso soggetto (attenzione perché l’agevolazione esclude i casi in cui il controllo indiretto sia assicurato dal coniuge o da parenti entro il terzo grado). Tali requisiti devono essere verificati per entrambe gli anni in analisi.
Se il soggetto può avvalersi dell’agevolazione deve necessariamente presentare interpello in tempo utile illustrando l’operazione e dimostrando la sussistenza dei requisiti.
Dal suddetto bonus inoltre si può decadere successivamente, con l’obbligo di restituire senza interessi ne sanzioni, l’ires e l’irap risparmiati se nei quattro anni successivi all’operazione straordinaria la società effettua altre operazioni straordinarie oppure cede i beni oggetto di rivalutazione tramite iscrizione del disavanzo.

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Fabio Maestri
Dottore Commercialista
info@iltuolegale.it

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