Nuovo regime IVA per le operazioni di intermediazione

Alla luce della modifica introdotta in Finanziaria all’art.1 comma 325 viene cambiato il principio di territorialità delle operazioni di intermediazione.
Innanzi tutto bisogna inquadrare quali intermediazioni sono colpite dalla modifica: sono tutte quelle diverse da quelle previste all’art. 7 comma 4 lettera d DPR 633/72 (intermediazioni su locazioni, leasing, noleggi, cessioni di diritti d’autore, invenzioni industriali, prestazioni pubblicitarie, consulenza ed assistenza tecnica, elaborazione e fornitura dati, operazioni bancarie, finanziarie, assicurative, servizi di telecomunicazione) e all’art. 40 comma 5 e 6 DL 331 (trasporto intracomunitario e prestazioni di servizi accessori al trasporto intracomunitario).
I parametri per valutare la territorialità dell’operazione tengono conto della residenza dell’intermediario, del committente e del luogo di utilizzo.
Il luogo di utilizzo, sulla base di quanto previsto all’art. 44 della Direttiva 28/11/06 n. 2006/112/ce e di una precedente sentenza della Cassazione (n. 11141 del 13/12/96), dovrebbe essere individuato nel luogo dove il committente acquisice il risultato finale economico, quindi nel paese in cui l’intermediario effettua la vendita.
Le norme da tener presente sono due: l’art. 7 comma 3 DPR 633 e l’art. 40 comma 8 DL 331.
Provando a tracciare una casistica:

intermediario CE – committente ITA – luogo di utilizzo CE.
In questo caso il committente italiano riceverà dall’intermediario fattura non imponibile che provvederà ad integrare (ex art. 40 DL 331) con l’iva italiana ed a registrare sul reg. vendite ed acquisti.

Intermediario CE – committente ITA – luogo di utilizzo extra CE.
Qui interviene la modifica in finanziaria, il committente italiano riceverà fattura non imponibile che dovrà integrare perché l’operazione è imponibile in Italia ma, se i beni sono in esportazione la integrerà senza iva come art. 9 DPR 633, se i beni non transitano dall’Italia l’integrazione sarà imponibile.

Intermediario ITA – committente ITA – luogo di utilizzo CE.
Il committente italiano riceverà dall’intermediario italiano regolare fattura con iva.

Intermediario ITA – committente CE – luogo di utilizzo ITA.
L’operazione è imponibile nel paese comunitario quindi il committente comunitario riceverà fattura dall’intermediario italiano non imponibile art. 40 DL 331.

Intermediario extraCE – committente ITA – luogo di utilizzo CE.
L’operazione è imponibile in Italia di conseguenza il committente registrarà la fattura dell’intermediario extraCe solo contabilmente e provvederà ed emettere autofattura imponibile ex art. 17 comma 3 DPR 633/72.

Intermediario CE – committente privato o extraCE – luogo di utilizzo ITA.
Anche in questo caso l’operazione è imponibile in Italia quindi il committente comunitario dovrà nominare un rappresentante fiscale.

Intermediario CE – committente ITA – luogo di utilizzo ITA.
Il committente riceverà fattura non imponibile dall’intermediario comunitario che integrerà con iva ed annoterà contemporaneamente sul reg vendite ed acuisti.

Intermediario extraCE – committente ITA – luogo di utilizzo extraCE.
In questo caso, vista la modifica in finanziaria, l’operazione è sicuramente rilevante in Italia ma la casistica si complica in relazione alla movimentazione fisica dei beni:
se i beni sono in importazione/esportazione il committente Italiano riceverà fattura dall’intermediario extraCE che registrerà solo contabilmente, provvedendo poi ad emettere autofattura ex art. 17 comma 3 DPR 633 ma con dicitura non imponibile art. 9 DPR 633;
se i beni non entrano in Italia (es. l’intermediario svizzero che vende direttamente in Svizzera su incarico di una ditta Italiana) allora la fattura che il committente Ita riceverà dal committente sarà annotata solo contabilmente e la autofattura emessa ex art. 17 comma 3 DPR 633 imponibile.

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Fabio Maestri
Dottore Commercialista
info@iltuolegale.it

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